Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Immobile in affitto

24 aprile 2020
Domanda 24 aprile 2020
Buongiorno volevo un consulto la mia fidanzata è in affitto è stata la prima ad entrare in questo appartamento di tre appartamenti e poi sono entrati negli altri due appartamenti sono entrati altri due persone. Ora è da sabato che l'inquilino di sopra e quello di sotto gli fanno i dispetti e poi quello di sopra invita in casa delle persone per fare cose sconce e fanno rumori molesti fino alle 4 del mattino non facendola dormire che lei si alza presto per andare a lavorare. Oggi 22/04/20 ha chiamato l'agenzia in quanto il proprietario non gli risponde mai, quella del'agenzia facendo la gnorri non sapeva chi fosse dopo che ha capito la mia fidanzata gli dice tutto quello che fanno questi inquilini degli altri due appartamenti che fanno rumori molesti > fino alle 4 del mattino e che non l'ha fanno dormire e quella dell'agezia gli dice si anche loro mi hanno chiamato dicendomi che lei sta sempre al telefono urlando che non è vero per niente e e poi gli dice che il proprietario non le risponde perchè non la vuole sentire e che non vede l'ora che se ne vada. Lei finisce il contratto a luglio di quest'anno. La mia fidanzata cosa può fare > in questi casi il proprietario non gliene frega nulla come l'agenzia lei non riesce a dormire per i rumori in quanto secondo noi questi gli fanno solo i dispetti. C'è un modo che lei possa uscire subito da questa abitazione tornando da sua madre e farsi dare i mesi pagati che non ha usufruito e la cauzione in questo su questa ho paura che il proprietario gli faccia qualcosa facendo apposta a rompere qualcosa per non darli la cauzione.
Alessandro, dalla provincia di MB

Risposta ADUC
per i rumori molesti deve fare un esposto alle forze dell'ordine (Carabinieri, Vigili) per farli intervenire a misurare l'entità in decibel. Dopo seguirà l'iter da loro suggerito.
Per recedere dal contratto l'affittuario può, in qualsiasi momento, andare via dall’appartamento, anche se il contratto non lo prevede, a condizione che ricorrono gravi motivi e invii una lettera di preavviso con almeno 6 mesi d’anticipo rispetto all’uscita.
La legge [art. 2 c. 2 legge 392/1978] stabilisce infatti che «indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata».
Nel frattempo deve pagare i canoni correnti anche se non vuole usufruire dell'appartamento
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