Cara ADUC
Franchigia eredità per casa acquistata a familiare residente all’estero
Domanda
27 aprile 2023
Buongiorno Dottor Cappiello,
Ho letto che sarebbe uscita una sentenza in materia fiscale che affermerebbe che la somma data ad un figlio residente all’estero per l’acquisto della sua prima casa all’estero, nel paese di residenza, non erode la franchigia di 1 milione di euro oltre la quale si paga il 4%. Cioè la franchigia rimarrebbe sempre di 1 milione di euro.
È corretto?
Luigi, dalla provincia di RM
Ho letto che sarebbe uscita una sentenza in materia fiscale che affermerebbe che la somma data ad un figlio residente all’estero per l’acquisto della sua prima casa all’estero, nel paese di residenza, non erode la franchigia di 1 milione di euro oltre la quale si paga il 4%. Cioè la franchigia rimarrebbe sempre di 1 milione di euro.
È corretto?
Luigi, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
non abbiamo notizia di questa sentenza e non ci appare verosimile con la fame del fisco.
Tenga conto che una donazione fatta in vita per qualsiasi motivo e che non sia di modico valore, è in linea di massima soggetta a collazione. Semplicemente al momento dell'apertura della successione si ricostruisce l'attivo ereditario per tutelare gli eredi legittimi e le quote loro spettanti.
Naturalmente se la donazione viene fatta rispettando le quote dei legittimari e dispensando l'erede dalla collazione, questa resta acquisita e si riflette sulla quota disponibile di eredità.
Detto questo è naturale che anche la donazione fatta al figlio residente all'estero per l'acquisto della prima casa va inclusa nel calcolo della franchigia poiché sono esclusi solo quei beni e attività espressamente previsti dalla legge quali ad esempio: il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità da lavoro; i titoli di Stato, come buoni ordinari e pluriennali, certificati di credito o simili, buoni del Tesoro, ecc.; crediti verso lo Stato o Enti pubblici, che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti, con provvedimento dell’ente pubblico debitore; beni culturali che godono del vincolo culturale anteriore alla successione; veicoli che risultano iscritti al pubblico registro automobilistico; crediti ceduti allo Stato nei limiti della data di successione e crediti giudizialmente contestati all’apertura della successione; polizze vita, assicurazioni previdenziali, volontarie o obbligatorie (art. 12 del D.Lgs. 346/1990), per le quali non è dovuto nemmeno il pagamento dell’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche; crediti rivendicati in sede giudiziaria, ma non ancora definiti da sentenza giudiziale.
I trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e degli eredi in linea retta non sono soggetti al pagamento dell’imposta di successione.
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Ha risposto Roberto Cappiello
Tenga conto che una donazione fatta in vita per qualsiasi motivo e che non sia di modico valore, è in linea di massima soggetta a collazione. Semplicemente al momento dell'apertura della successione si ricostruisce l'attivo ereditario per tutelare gli eredi legittimi e le quote loro spettanti.
Naturalmente se la donazione viene fatta rispettando le quote dei legittimari e dispensando l'erede dalla collazione, questa resta acquisita e si riflette sulla quota disponibile di eredità.
Detto questo è naturale che anche la donazione fatta al figlio residente all'estero per l'acquisto della prima casa va inclusa nel calcolo della franchigia poiché sono esclusi solo quei beni e attività espressamente previsti dalla legge quali ad esempio: il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità da lavoro; i titoli di Stato, come buoni ordinari e pluriennali, certificati di credito o simili, buoni del Tesoro, ecc.; crediti verso lo Stato o Enti pubblici, che non siano ancora stati riconosciuti sussistenti, con provvedimento dell’ente pubblico debitore; beni culturali che godono del vincolo culturale anteriore alla successione; veicoli che risultano iscritti al pubblico registro automobilistico; crediti ceduti allo Stato nei limiti della data di successione e crediti giudizialmente contestati all’apertura della successione; polizze vita, assicurazioni previdenziali, volontarie o obbligatorie (art. 12 del D.Lgs. 346/1990), per le quali non è dovuto nemmeno il pagamento dell’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche; crediti rivendicati in sede giudiziaria, ma non ancora definiti da sentenza giudiziale.
I trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e degli eredi in linea retta non sono soggetti al pagamento dell’imposta di successione.
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Ha risposto Roberto Cappiello
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