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Estinzione di conto corrente cointestato

25 ottobre 2017
Domanda 25 ottobre 2017
Sono cointestario di un rapporto di conto corrente a firme disgiunte (3 titolari). La banca comunica che non è possibile recedere dal rapporto se il recesso non viene firmato da tutti e 3. Gli altri 2 si rifiutano di firmare il recesso e chiudere il conto, come posso tutelarmi?

Risposta ADUC
Il codice civile prevede all'articolo 1854 che "in caso di cointestazione a firma disgiunta, gli intestatari del conto restano creditori solidali del relativo saldo". Le modalità sono previste dal contratto di conto corrente, il quale discende dalle condizioni generali approvate dall'ABI utilizzate da tutti gli istituti e che dispongono "le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari". Si comprende, quindi, come l'altro intestatario del conto corrente possa agire su di esso. Esiste anche un pronunciamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, collegio di Roma (n. 708 del 9 luglio 2010) che riprendendo una sentenza di Cassazione (Sez.I, n.15231 del 29 ottobre 2002) ha consentito non solo l'estinzione del conto ma anche il poter disporre dell'intero saldo dello stesso da parte di un intestatario di un conto a firma disgiunta.
Come ovvio, l'intestatario che estingue il conto ed eventualmente preleva il saldo è responsabile di ciò verso gli altri due.
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