Cara ADUC
Edilizia
Domanda
21 novembre 2017
Buongiorno, ho un appartamento in una palazzina di 4 unità abitative, la prima questione è che un vicino sta ristrutturando casa e nonostante le risposte negative mie e degli altri proprietari sta costruendo una scaletta che scende dal suo giardino al cortile dei garage in comune abbattendo una piccola porzione di muro come da foto, nonostante la raccomandata di due dei proprietari contrari i lavori vanno avanti. il fatto più grave è che ha scritto un concordato a mia insaputa che gli altri proprietari hanno già rigettato. Cosa dice la legge? La seconda domanda, anche se siamo in 4 unità abitative si può avere un amministratore di condominio visto che in tre siamo per prenderlo e quello della domanda sopra non lo vuole? Lo si può obbligare? Grazie tante
Diego, da Corte Franca (BS)
Diego, da Corte Franca (BS)
Risposta ADUC
le cose comuni non possono essere cambiate o adibite ad uso diverso da quello stabilito dalla legge o dal regolamento condominiale.
Ciascun condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Se la scala privata va ad incidere su cose comuni (come il muro e il cortile dei garage) è illegittima la costruzione da parte di un condomino, se la innovazione non è approvata dalla maggioranza; quindi la potete contestare con ragione di causa e con invio di una diffida a mezzo di racc.ta a/r.
Nel caso in cui il soggetto non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Circa le vie legali è richiedibile all'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare per denunzia di danno temuto.
Sulla 2a domanda, per legge la nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro; non si può obbligare il quarto condomino ad accettare un amministratore.
Ciascun condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Se la scala privata va ad incidere su cose comuni (come il muro e il cortile dei garage) è illegittima la costruzione da parte di un condomino, se la innovazione non è approvata dalla maggioranza; quindi la potete contestare con ragione di causa e con invio di una diffida a mezzo di racc.ta a/r.
Nel caso in cui il soggetto non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Circa le vie legali è richiedibile all'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare per denunzia di danno temuto.
Sulla 2a domanda, per legge la nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di quattro; non si può obbligare il quarto condomino ad accettare un amministratore.
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