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diritto di prelazione IACP
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Lettera 
17 settembre 2020 0:00
 
Spett.le aduc,
Io e le mie due sorelle abbiamo ereditato un alloggio dai nostri genitori che a loro volta lo avevano riscattato dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) con atto di compravendita in data 02/08/1996.
All’art. 7 del contratto viene riportato testualmente quanto segue:”Ai sensi dell’art.1 comma 20 della citata legge n.560/93 si precisa che per un periodo di dieci anni dalla data di trascrizione del presente atto, l’immobile oggetto dell’odierno negozio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo, né potrà essere modificata la sua destinazione d’uso. In ogni caso, nella eventualità di vendita a terzi, l’Istituto ha diritto di prelazione.”
Noi eredi vogliamo ora vendere a terzi l’immobile e intendiamo chiedere all’Istituto se intende avvalersi del diritto di prelazione di cui al citato comma 20 dell’art.1 della Legge 560/93.
l’Istituto sostiene che qualora il diritto di prelazione contemplato al comma 20 non venisse esercitato se ne può chiedere l’estinzione dietro pagamento di una somma da determinarsi ai sensi del comma 25 dell’art.1 della legge 560/93.
A nostro giudizio non è dovuta alcuna somma in caso di rinuncia al diritto di prelazione in quanto tale ipotesi, prevista al comma 25 della legge n.560/93, è riferita espressamente ad altra normativa (legge 513/1977) e quindi ad altra fattispecie di prelazione.
In merito vorremmo conoscere un vs. gradito parere. Grazie.
Antonino, dalla provincia di TO

Risposta:
da quello che leggiamo l'immobile è stato acquistato dai vostri genitore nel 1996.
Il diritto di prelazione non ha una durata infinita sia che si tratti di prelazione contrattuale che di prelazione volontaria.
Ad oggi, pertanto, un tale diritto non dovrebbe poter essere esercitato dall'IACP che, in qualunque caso, dovrebbe acquistare l'immobile al prezzo da Voi proposto.
 
 
 
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