Cara ADUC
Convivenza a rischio
Domanda
26 agosto 2020
Buongiorno,
ho mia figlia che ha convissuto per circa 8 anni con un uomo separato ma non ancora divorziato ufficialmente pur avendo adempiuto di fatto alla separazione, dal quale ha avuto una figlia riconosciuta ora di 7 anni, dopo una discussione piuttosto accesa, mia figlia ha lasciato la casa di sua volontà
impulsivamente il 10 Agosto c.m., casa di proprietà del padre di lui, la bambina per ora è con il padre che è in ferie e in seguito starà con mia figlia sino all' inizio della scuola con modalità da definire. Lui intende avere un momento di " riflessione", ma io temo che non abbia l' intenzione di una riconciliazione. Volevo sapere, visto che per ora mia figlia sta con noi genitori e la bambina per ora si spartirà tra la casa di lui e la nostra, quali sono i suoi diritti e quale sarebbe il comportamento più corretto da seguire. Grazie e Cordiali Saluti
Vincenzo, dalla provincia di RM
ho mia figlia che ha convissuto per circa 8 anni con un uomo separato ma non ancora divorziato ufficialmente pur avendo adempiuto di fatto alla separazione, dal quale ha avuto una figlia riconosciuta ora di 7 anni, dopo una discussione piuttosto accesa, mia figlia ha lasciato la casa di sua volontà
impulsivamente il 10 Agosto c.m., casa di proprietà del padre di lui, la bambina per ora è con il padre che è in ferie e in seguito starà con mia figlia sino all' inizio della scuola con modalità da definire. Lui intende avere un momento di " riflessione", ma io temo che non abbia l' intenzione di una riconciliazione. Volevo sapere, visto che per ora mia figlia sta con noi genitori e la bambina per ora si spartirà tra la casa di lui e la nostra, quali sono i suoi diritti e quale sarebbe il comportamento più corretto da seguire. Grazie e Cordiali Saluti
Vincenzo, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
nella famiglia di fatto i figli hanno gli stessi diritti dei figli nati in costanza di matrimonio.
In proposito, i genitori hanno il dovere di provvedere alla educazione, istruzione e mantenimento in ragione della loro capacità economica, nonché, stante la regola dell'affido condiviso, convenire un calendario di frequentazione della figlia che preveda tempi di permanenza presso entrambi, compreso il pernottamento.
E' importante che i genitori raggiungano una intesa sulle modalità e tempi di collocazione ordinaria presso l'uno e l'altro della figlia, come ad esempio, due giorni infrasettimanali con il padre compreso il pernottamento e fine settimana alternati. Dovrà, poi, essere trovato un accordo per le vacanze estive e festività (natale e pasqua).
Parimenti, è utile ed opportuno un accordo sul contributo al mantenimento, preso atto dei rispettivi redditi e capacità, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie (cure mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sport, iscrizione a scuola e corredo inizio anno scolastico, libri, corsi di lingua e musica).
Al contempo, qualora raggiungano un accordo, potrà essere presentato con ricorso congiunto affinché le condizioni ivi concordate abbiano una conferma con decreto e, quindi, valore legale per il loro adempimento da parte di entrambi.
Qualora i genitori abbiano bene e/o conti correnti in comune dovranno procedere alla divisione degli stessi.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
In proposito, i genitori hanno il dovere di provvedere alla educazione, istruzione e mantenimento in ragione della loro capacità economica, nonché, stante la regola dell'affido condiviso, convenire un calendario di frequentazione della figlia che preveda tempi di permanenza presso entrambi, compreso il pernottamento.
E' importante che i genitori raggiungano una intesa sulle modalità e tempi di collocazione ordinaria presso l'uno e l'altro della figlia, come ad esempio, due giorni infrasettimanali con il padre compreso il pernottamento e fine settimana alternati. Dovrà, poi, essere trovato un accordo per le vacanze estive e festività (natale e pasqua).
Parimenti, è utile ed opportuno un accordo sul contributo al mantenimento, preso atto dei rispettivi redditi e capacità, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie (cure mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sport, iscrizione a scuola e corredo inizio anno scolastico, libri, corsi di lingua e musica).
Al contempo, qualora raggiungano un accordo, potrà essere presentato con ricorso congiunto affinché le condizioni ivi concordate abbiano una conferma con decreto e, quindi, valore legale per il loro adempimento da parte di entrambi.
Qualora i genitori abbiano bene e/o conti correnti in comune dovranno procedere alla divisione degli stessi.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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