Cara ADUC
contratto di vendita per mobili
Domanda
7 luglio 2015
salve, ho ordinato dei mobili presso un mobilificio. sono trascorsi 3 mesi oltre la scadenza di consegna ma ci è stato spiegato che non era partito l'ordine e comunque non era stato stipulato un vero contratto. è possibile ricevere un fac simile di un contratto di vendita con anche le penali in caso di mancata consegna? da internet ho trovato diversi modelli ma non essendo la mia materia non so assolutamente quale sia quello corretto. si tratta semplicemente di
avere però un pezzo di carta in cui io so che l'armadio arrivi entro e non oltre una certa data, pena il risarcimento o il pagamento di quote da parte del venditore inadempiente. grazie
Federico, da Pescara (PE)
Federico, da Pescara (PE)
Risposta ADUC
verifichi sulla copia del suo ordine di acquisto, di cui dovrebbe essere in possesso, le condizioni contrattuali alle quali è stata conclusa la vendita. L'ordine di acquisto dovrebbe infatti contenere anche le indicazioni circa il prezzo, le modalità di pagamento e i tempi di consegna.
Può infatti decidere di richiedere la risoluzione di diritto del contratto se in quest'ultimo sia stato fissato un “termine di consegna essenziale”. Se la consegna non avviene entro il termine essenziale fissato, il contratto può essere risolto di diritto.
Se il contratto invece prevede solo un termine di consegna indicativo (ad es. la dicitura “consegna il ...” oppure “consegna dal ... al ...”), può inviare alla ditta venditrice una diffida ad adempiere alla consegna dei beni ordinati (a mezzo raccomandata a.r.), fissando un termine ultimo ed inderogabile per l’adempimento entro 15 giorni e contenente l’avviso alla controparte che, decorso inutilmente detto termine, il contratto sottoscritto s'intenderà risolto di diritto (art.1454 codice civile). Trascorso inutilmente tale termine senza che sia avvenuta la consegna, potrà procedere con la richiesta di rimborso immediato degli acconti versati e anche con quella di un risarcimento dei danni subiti e dei disagi affrontati a seguito del ritardo e dell’inadempimento di controparte.
Può infatti decidere di richiedere la risoluzione di diritto del contratto se in quest'ultimo sia stato fissato un “termine di consegna essenziale”. Se la consegna non avviene entro il termine essenziale fissato, il contratto può essere risolto di diritto.
Se il contratto invece prevede solo un termine di consegna indicativo (ad es. la dicitura “consegna il ...” oppure “consegna dal ... al ...”), può inviare alla ditta venditrice una diffida ad adempiere alla consegna dei beni ordinati (a mezzo raccomandata a.r.), fissando un termine ultimo ed inderogabile per l’adempimento entro 15 giorni e contenente l’avviso alla controparte che, decorso inutilmente detto termine, il contratto sottoscritto s'intenderà risolto di diritto (art.1454 codice civile). Trascorso inutilmente tale termine senza che sia avvenuta la consegna, potrà procedere con la richiesta di rimborso immediato degli acconti versati e anche con quella di un risarcimento dei danni subiti e dei disagi affrontati a seguito del ritardo e dell’inadempimento di controparte.
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