Cara ADUC
Contratto preliminare d'acquisto
Domanda
1 maggio 2015
Buongiorno,
ho stipulato un contratto preliminare d'acquisto di un appartamento in condominio già parzialmente abitato. Leggendo attentamente il preliminare ho notato che esiste una clausola che, in deroga al c.c., esenta il costruttore dal pagamento delle spese condominiali per gli appartamenti vuoti. Vorrei sapere se la cosa è lecita e se si può eliminare tale clausola in sede di stesura del rogito. Grazie
Enrico, da Ferrara (FE)
ho stipulato un contratto preliminare d'acquisto di un appartamento in condominio già parzialmente abitato. Leggendo attentamente il preliminare ho notato che esiste una clausola che, in deroga al c.c., esenta il costruttore dal pagamento delle spese condominiali per gli appartamenti vuoti. Vorrei sapere se la cosa è lecita e se si può eliminare tale clausola in sede di stesura del rogito. Grazie
Enrico, da Ferrara (FE)
Risposta ADUC
Per rispondere alla tua domanda, dobbiamo fare riferimento alla costante giurisprudenza della Cassazione, in particolare alle seguenti sentenze: Cass. sez. II., 25.3 2004. n. 5975 ; sez. II, 16.12.1988 n. 6844: sez. II, 23.12.1988 n. 7039. Si tratta di sentenze liberamente reperibili sul web.
“E’ legittimo l’esonero, parziale o totale, dalle spese condominiali in favore dell’originario costruttore che maturano sulle unità immobiliari invendute, se tale accordo è previsto dal regolamento contrattuale o da tutti i titoli di compravendita, atteso che le disposizioni di cui all’art. 1123 cod. civ. sono derogabili esclusivamente attraverso un atto di convenzione. L’esonero, tuttavia, non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita. Infatti, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi bisognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione”.
La clausola, quindi, può essere inserita ma essendo vessatoria deve essere debitamente sottoscritta.
Lei ha, quindi, il diritto di chiedere l'eliminazione della stessa in ragione della sua vessatorietà.
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Ha risposto Sara Astorino: https://www.aduc.it/info/astorino.php
“E’ legittimo l’esonero, parziale o totale, dalle spese condominiali in favore dell’originario costruttore che maturano sulle unità immobiliari invendute, se tale accordo è previsto dal regolamento contrattuale o da tutti i titoli di compravendita, atteso che le disposizioni di cui all’art. 1123 cod. civ. sono derogabili esclusivamente attraverso un atto di convenzione. L’esonero, tuttavia, non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita. Infatti, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi bisognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione”.
La clausola, quindi, può essere inserita ma essendo vessatoria deve essere debitamente sottoscritta.
Lei ha, quindi, il diritto di chiedere l'eliminazione della stessa in ragione della sua vessatorietà.
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Ha risposto Sara Astorino: https://www.aduc.it/info/astorino.php
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