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Cara ADUC

Contratto compravendita auto non chiaro

20 maggio 2015
Domanda 20 maggio 2015
Mi sono recata presso una concessionaria FIAT con lo scopo di acquistare una Fiat punto gpl, con radio, clima e fendinebbia senza finanziamento. Dopo aver ottenuto un preventivo mi sono recata in una seconda concessionaria per verificare quale delle due offrisse prezzi più convenienti. La seconda mi fa notare che il prezzo della prima è in realtà il prezzo che risulta finanziando l'acquisto, a cui si devono aggiungere ovviamente gli interessi. Mi reco quindi dalla prima concessionaria, che ammette l'errore e mi fa un nuovo preventivo, pari a 11.000 euro. Torno dalla seconda che mi fa un preventivo di 10.500, scendendo poi a 10.100, offrendomi una macchina in pronta consegna senza
fendinebbia. Entusiasta decido di firmare il contratto. Preciso che durante tutte le negoziazioni era presente anche mio padre. Dopo aver atteso 12 ulteriori giorni rispetto alla data di consegna, mi arriva il libretto, da cui mi accorgo che la macchina che mi è stata venduta non è a gpl, ma semplicemente a benzina. Controllo il contratto che ha come sola descrizione "motore 1.2 69 cv" senza indicazione dell'alimentazione e allora capisco che non mi sono avveduta dell'errore perché l'alimentazione non è specificata in nessuna parte del contratto. Durante tutta la contrattazione il venditore mi ha fatto credere che l'auto fosse a gpl, testimone mio padre, facendomi poi firmare quel contratto. Preciso inoltre che la Fiat punto ha 8 tipi diversi di motori e non è ovviamente l'unica auto che sono andata a vedere. Mi chiedo se questa pratica commerciale di far credere che l'auto abbia un certo tipo di motore e non specificare nel contratto il tipo di alimentazione sia una pratica commerciale corretta e quali tipi di rimedi potrei ottenere nei confronti del venditore.
Elena, da Busseto (PR)

Risposta ADUC
occorre sempre verificare che il contratto che si sottoscrive contenga tutti gli elementi pattuiti, ma ciò non toglie che il venditore abbia tenuto un comportamento illegittimo.
Questo, infatti, ha l'obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita (Art. 128 Cod. del Consumo), comprendendo questa nozione anche l'idoneità del bene all'uso particolare voluto dal consumatore, se il venditore ne sia stato informato ed abbia accettato (lett. d), Art. 128). Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R alla sede legale del venditore o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php chiedendo la sostituzione del bene ai sensi dell'art. 130 cod. del consumo. Se questa non dovesse avvenire oppure se non fosse effettuata entro congruo termine, potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La condotta potrebbe anche configurare pratica commerciale scorretta ed, in particolare, ingannevole (Artt. 20 e 21 e ss. Cod. del Consumo), che consente la segnalazione al Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/invia-segnalazione-online.html#wrapper oltre alla tutela dinnanzi al giudice competente (Art. 27 ter, comma 2).
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