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Cara ADUC

Comodato d'uso e atto di notorietà

21 giugno 2015
Domanda 21 giugno 2015
buonasera,
dovrei fare un comodato d'uso, in mio favore come comodatario, per un'autovettura di proprietà di un mio conoscente comodante, residente a Mantova.
Le agenzie di pratiche automobilistiche richiedono la presenza fisica di entrambi, ed anche l'ACI, cosa piuttosto difficile da ottenersi, visto che il mio conoscente è appunto di Mantova.
Mi pare di aver capito, da quanto riporta il sito "DGT area nord-ovest", che invece presentandosi all'ufficio della motorizzazione civile con la idonea documentazione, posso presentarmi DA SOLO con la relativa domanda, come comodatario, ovviamente con l'atto di notorietà firmato dal comodante che mi autorizza all'uso del veicolo, il modulo TT2119 compilato, e tutte le fotocopie di documenti necessarie
Chiedevo se è giusto il comportamento di ACI ed agenzie, visto che l'atto di notorietà che richiede la Motorizzazione può essere presentato per fax o anche per posta.
Ringrazio per la cortesia
Franco, da Milano

Risposta ADUC
non ci risulta che sia necessaria la presenza del comodante. La legge, e anche la circolare del Ministero sull'argomento che le linkiamo, chiarisce senza ombra di dubbio che l'obbligo di comunicazione spetta al solo avente causa (comodatario):
https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/5567356/15513_2014_Circolare+sulle+intestazioni+fittizie.pdf/9b30bbe3-2c16-4b16-adbb-cbda51a63b93
Quindi, ci pare che la pretesa della presenza di entrambe sia illegittima. In particolare è illegittima la richiesta da parte dell'Aci, in quanto agisce anche come soggetto pubblico.
Visto che lei ha l'obbligo di presentare la comunicazione entro 30 giorni, nel caso non riesca a convincere l'Aci a fare il suo mestiere, le consigliamo di inviare tutta la documentazione (modulo, dichiarazione sostitutiva, ricevute bollettini ecc.) per raccomandata a/r all'Ufficio Motorizzazione competente per la sua zona. In questo modo, avrà ricevuta di spedizione per dimostrare di aver effettuato la comunicazione entro 30 giorni.
Nel contempo potrà anche farsi valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida all'Aci, denunciando il loro rifiuto di ricevere la comunicazione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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