Cara ADUC
coibentazione sottotetto
Domanda
2 ottobre 2019
Buongiorno, vorrei porre un quesito sulla coibentazione del sottotetto condominiale. Siamo un condominio di 8 condomini e abbiamo delle soffitte di proprietà da cui si accede attraverso le scale condominiali e una porta,le soffitte sono divise da pareti con forati e le porte sono le classiche porte fatte con listelli di legno. Queste soffitte danno direttamente al tetto coperto con lastre di retiver da 2x2 metri ed è aperto sui lati (apertura di 5-8 cm tra lastra di retiver e scolo acque piovane, perciò in questo spazio abbiamo freddo d'inverno e temperature vulcaniche d'estate. Il condominio è fornito di caldaia centralizzata, valvole termostatiche e contabilizzatori sui termosifoni, per un maggior contenimento energetico e per poter dare almeno un grado in più al condomino dell'ultimo piano, che oltre a pagare la cifra più cospicua di riscaldamento ha sempre meno di 20 gradi (partendo da 14 gradi dalle sei di mattina all'accensione della caldaia per arrivare alla sera a caldaia spenta a 19 gradi) nell'appartamento, si voleva coibentare la pavimentazione delle soffitte. Su 8 condomini 6 sono d'accordo mentre 2 sono contrari e sostengono che nella loro proprietà non si entra e non danno un euro per la spesa di coibentazione. La domanda è: possono opporsi a questo lavoro di contenimento energetico? Dalle letture in internet su sentenze e leggi il problema della coibentazione del tetto si ascrive nel piu’ ampio contesto del contenimento energetico e perciò dato atto che "dell'isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto"la spesa viene ripartita per millesimi a cui tutti devono partecipare. E' vero?
Se ce ne sono a che riferimenti di legge posso far capo?
Grazie saluti.
Michelangelo, dalla provincia di NO
Se ce ne sono a che riferimenti di legge posso far capo?
Grazie saluti.
Michelangelo, dalla provincia di NO
Risposta ADUC
Se il risparmio energetico che ne deriva giustifica l'investimento economico collettivo dell'intervento descritto, come calcolato nella relazione tecnica di un professionista qualificato, appositamente incaricato dal condominio, cio' potrà costituire innovazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1120 c.c., con le modalitaà previste da D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (con l'art. 10, comma 9).
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