Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Classe di merito auto e sequestro del veicolo: diritti e limiti normativi

23 aprile 2026
Domanda 23 aprile 2026
Spettabile ADUC,
desidero segnalare un caso di palese ostruzionismo normativo attuato da Generali Italia S.p.A., che ritengo configuri una pratica commerciale scorretta ai danni dei consumatori.
I fatti in breve:
Il nuovo Regolamento IVASS n. 58/2026, all'Art. 8, comma 2, stabilisce il diritto del contraente al mantenimento della classe di merito (CU) basandosi sul "mancato utilizzo del veicolo", comprovabile tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà. Questa norma ha superato il vecchio vincolo che legava la portabilità della CU esclusivamente alla vendita, furto o rottamazione del mezzo.
La condotta dell'Agenzia:
Nonostante io abbia documentato l'impossibilità d'uso della mia vettura a causa di un provvedimento di sequestro/confisca emesso dalla Pubblica Autorità, l'agenzia Generali di Formia persiste nel negare il mio diritto al recupero della classe di merito. La compagnia pretende ancora oggi prove di alienazione (vendita), ignorando che il nuovo regolamento sposta la tutela sulla cessazione del rischio e sulla volontà dell'assicurato di non utilizzare il bene.
Perché segnalo a voi:
L'atteggiamento di Generali Italia appare ancorato a vecchie circolari dell'ormai estinto organismo ISVAP, superate dalla riforma del 2026. Questo ostruzionismo danneggia migliaia di cittadini, inclusi quelli con fermi amministrativi fiscali, ai quali viene sottratta illegittimamente la propria storia assicurativa, obbligandoli a ripartire dalla classe 14 su nuovi contratti con un ingiustificato aggravio economico.
Ho già provveduto a inviare formale esposto all'IVASS, ma ritengo fondamentale la vostra pubblicazione e il vostro supporto per denunciare questa "resistenza" burocratica che calpesta i diritti dei consumatori.
Resto a disposizione per fornire il dossier completo.
Cordiali saluti,
Francesco, dalla provincia di LT

Risposta ADUC
Gentile Francesco,
la ringraziamo per la segnalazione, ma ci permetta una lettura diversa della vicenda. Il Regolamento IVASS n. 58/2026 non ha introdotto la novità che lei descrive: la possibilità di conservare la classe di merito in caso di mancato utilizzo del veicolo, documentato con dichiarazione sostitutiva, era già prevista dal Provvedimento IVASS n. 72/2018 ed è stata semplicemente confermata dal nuovo regolamento, che nasce principalmente per recepire il Regolamento UE 2024/1855 sull'attestato di rischio europeo. Non c'è quindi una frattura normativa da cui Generali sarebbe rimasta indietro, e l'inquadramento come "pratica commerciale scorretta" ci pare sovradimensionato rispetto a quello che appare, nel merito, un contenzioso interpretativo.
Il suo caso inoltre presenta una specificità che va affrontata con onestà: la tutela del mancato utilizzo presuppone una scelta volontaria dell'assicurato, mentre un provvedimento di sequestro o confisca configura un'indisponibilità giuridica del bene di natura diversa, che può legittimamente giustificare un'interpretazione più prudente da parte della compagnia (soprattutto nel caso di confisca, dove viene meno la stessa proprietà del veicolo). Ha fatto bene a presentare esposto all'IVASS, che è l'autorità competente in materia: le suggeriamo di attendere il riscontro prima di ulteriori passi. In parallelo, se non l'ha già fatto, può formalizzare un reclamo scritto alla compagnia, e in caso di esito negativo valutare un'azione davanti al giudice di pace — sul punto può esserle utile la nostra scheda sul giudice di pace.
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