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Chiarimenti e tutela diritti risarcimento per annullamento crociera per motivi di salute

10 luglio 2025
Domanda 10 luglio 2025
Gentili Signori, ci rivolgiamo a voi per richiedere un parere qualificato in merito alla possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla polizza assicurativa stipulata in occasione della prenotazione di una crociera, successivamente annullata per cause di forza maggiore, ovvero una recidiva oncologica improvvisa che ha colpito la mia compagna. Sintesi dei fatti: In data 31/08/2024 abbiamo effettuato la prenotazione della crociera presso l’agenzia di viaggi, versando un acconto pari a €200,00 pro capite (totale a testa € 1740,00); In data 26/05/2025, durante i controlli di follow-up, è emerso un valore anomalo di un marcatore tumorale. A seguito di ulteriori accertamenti clinici, bioptici e radiologici urgenti, è stata diagnosticata una recidiva della patologia oncologica precedentemente trattata. Alleghiamo alla presente certificazione medica rilasciata dall’oncologo curante; In data 9 giugno abbiamo informato l’agenzia di quanto stava accadendo tramite messaggio WhatsApp, procedendo formalmente all’annullamento del viaggio in data 12 giugno; L’agenzia ci ha comunicato che, in base al regolamento del tour operator, la penale applicata per l’annullamento ammonta al 75% (1139,25 a testa) del costo totale della crociera. Ci è stato inoltre riferito che l’assicurazione stipulata dovrebbe liquidare l’importo totale di €1740,00 al netto del premio assicurativo (€90,00) e di una franchigia del 15% poiché non vi è stato ricovero (al momento), cosa che per altro non spetta a loro decidere. A destare particolare preoccupazione è il seguente articolo del contratto assicurativo allegato: Art. 14.3 - Esclusioni, punto b) "È, in ogni caso, compresa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da patologie inerenti lo stato di gravidanza oppure da recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio non aventi carattere evolutivo o cronico." Il nostro timore, supportato da esperienze pregresse con le compagnie assicurative, è che la compagnia Europ Assistance, in questo caso, possa rifiutare la liquidazione dell'importo sostenendo che la patologia abbia carattere “cronico” o “evolutivo”. A supporto della nostra interpretazione, richiamiamo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 12082 del 10 giugno 2015, la quale stabilisce che una recidiva di malattia vada considerata come un evento autonomo e non come mera continuazione della patologia originaria. L’agenzia di viaggi ci ha informati di aver anticipato l’intero importo della penale e di aver provveduto ad aprire il sinistro presso la compagnia assicurativa. Al momento, non abbiamo ancora provveduto a rimborsare quanto da essa anticipato, in attesa di chiarimenti sul riconoscimento del risarcimento da parte della compagnia. Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo cortesemente un parere in merito ai nostri diritti e alle possibili azioni da intraprendere per tutelarli al meglio. CORDIALMENTE
Luca, dalla provincia di SS

Risposta ADUC
onde evitare di fare un trattato accademico sul rimborso, con un numero alto di ipotesi e possibilità.... crediamo che debba aspettare la valutazione dell'assicurazione e, nel caso, contestarla con dovizia di certificati e riferimento alla sentenza da lei riportata.
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