Mercoledì 4 novembre 2026
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Cara ADUC

Cancellazione volo

2 luglio 2015
Domanda 2 luglio 2015
Buongiorno,
alcuni giorni fa ho subito la cancellazione di un volo in partenza da Fiumicino e diretto ad Amsterdam. La comunicazione mi è stata inoltrata a circa due giorni dalla partenza e non sono stati rispettati i parametri previsti dal regolamento 261/04 (in particolare, non ho potuto riprogrammare il volo se non con un giorno e mezzo di ritardo, e trattandosi di un weekend ho deciso di non partire più, perdendo integralmente quanto versato per la casa presa in affitto). In astratto ci sono tutti gli estremi per la compensazione pecuniaria, perché l'ENAC aveva deciso diversi giorni prima la riduzione del traffico di Fiumicino, e inoltre l'incendio del terminal 3 risaliva a più di un mese prima, quindi mi chiedo se si possa considerare un evento straordinario tale da non consentire un'adeguata tutela del passeggero.
In alternativa, se in effetti mancassero gli estremi per la compensazione, esiste la possibilità di vedermi rifusi almeno i soldi del soggiorno?
Grazie,
Federica, da Palermo(pa) (PA)

Risposta ADUC
posto che avrei bisogno di alcuni chiarimenti (come ad es. il perchè non ha potuto riprogrammare il volo), Le faccio presente che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Il passeggero ha inoltre diritto anche alla compensazione pecuniaria di euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km e di euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; la compensazione è esclusa solo se la compagnia aerea prova che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc). La compensazione non è dovuta anche nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione, come nel Suo caso, meno di sette giorni prima ma solo nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu' di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Pertanto, mi pare che nel Suo caso possano sussistere gli estremi per richiedere la compensazione pecuniaria ed anche il risarcimento del danno ulteriore subito a causa del disservizio.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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