Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

"Beghe" condominiali

12 maggio 2020
Domanda 12 maggio 2020
Salve.
Da un bel po' di tempo, stiamo avendo problemi con un inquilino che abita al piano sopra di noi.
Tali problematiche sono legate a comportamenti altamente scorretti ed incivili.
Faccio qualche piccolo esempio:
eccessivi rumori molesti ben oltre le ore 23 (quotidianamente!); telefonate fatte ad alta voce tutti i giorni (mentre si trovano in camera da letto, che si trova sopra alla nostra camera da letto) a volte anche oltre le ore 24; rumori molesti (oggetti buttati a terra continuamente dal loro figlioletto di 4 anni, durante gran parte della giornata, ma anche ad orari assurdi (tipo: le 23 e a volte anche oltre la mezzanotte).
Nonostante i continui richiami, questi inquilini continuano a disturbare.
Abbiamo avvisato l'amministratore e come risposta ci ha detto che lui non può fare nulla (incredibile! Ma non esistono regole condominiali che l'amministratore deve far rispettare, per il vivere civile?).
Tra l'altro, l'amministratore è PROPRIETARIO dell'appartamento in questione e gli inquilini sono suoi affittuari!
Come possiamo fare, per tutelarci?
E' possibile che i miei genitori (ultra settantenni) come mettono piede in camera da letto per andare a dormire, debbano sorbirsi questi rumori/chiamate notturne ad alta volce che a volte continuano fino all'una di notte?
E l'amministratore/proprietario dell'appartamento in questione, può far finta di nulla?
Nell'attesa di una Vostra risposta, porgo distinti saluti.
Alessandro, dalla provincia di CE

Risposta ADUC
sulla questione esposta, Le rilevo che l'amministratore di condominio, in quanto tale, non è competente per le liti tra condomini, salva la violazione di norme del regolamento che vietano determinate attività, se esistente.
Nel caso, potrà agire per il risarcimento danni dovuti al minor godimento dell'immobile a causa delle turbative citando avanti al Giudice di Pace gli inquilini le cui condotte sono, secondo quanto riferito, oltre i limiti della normale tollerabilità di cui all'art. 844 Cod. Civ., oppure instaurare precedentemente un procedimento di mediazione.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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