Cara ADUC
Appartamento con cause legali pendenti
Domanda
25 aprile 2015
Salve
A Luglio 2014 ho acquistato un appartamento in un condominio da un privato con l'ausilio di una agenzia.
Dopo l'acquisto dell'appartamento ho scoperto con mia grande dispiacere (cosa taciuta sia dalla agenzia che ovviamente dal venditore) che sul condominio gravavamo svariati giudizi in corso il più dei quali soccombenti.
Cosi da qualche giorno mi è stata inviata una mail dal capocondomino che mi invitata a pagare la quota per una sentenza avviata nel lontano 2007 oramai passata in giudicata nonché a partecipare economicamente a lavori di ripristino nella casa di un condomino (sempre risultanti da un altra causa persa). Spetta a me pagare le spese legali per cause ben antecedenti al mio acquisto? e le relative spese delle parcelle dell'avvocato? nonché sostenere i costi dei lavori presso la casa del condomino vincente?Ovviamente il venditore non vuole saperne di pagare.
Vi sarei immensamente grato se mi consigliasse sulla strada da perseguire.
Saluti
Ivan, da Colleferro (RM)
A Luglio 2014 ho acquistato un appartamento in un condominio da un privato con l'ausilio di una agenzia.
Dopo l'acquisto dell'appartamento ho scoperto con mia grande dispiacere (cosa taciuta sia dalla agenzia che ovviamente dal venditore) che sul condominio gravavamo svariati giudizi in corso il più dei quali soccombenti.
Cosi da qualche giorno mi è stata inviata una mail dal capocondomino che mi invitata a pagare la quota per una sentenza avviata nel lontano 2007 oramai passata in giudicata nonché a partecipare economicamente a lavori di ripristino nella casa di un condomino (sempre risultanti da un altra causa persa). Spetta a me pagare le spese legali per cause ben antecedenti al mio acquisto? e le relative spese delle parcelle dell'avvocato? nonché sostenere i costi dei lavori presso la casa del condomino vincente?Ovviamente il venditore non vuole saperne di pagare.
Vi sarei immensamente grato se mi consigliasse sulla strada da perseguire.
Saluti
Ivan, da Colleferro (RM)
Risposta ADUC
in realtà le spese connesse al ripristino dello status quo ante e quelle connesse alle spese legali spettano al venditore.
Tale precisazione dovrebbe essere presente nel contratto di acquisto ed anche laddove non vi fosse Lei potrà sempre fare riferimento alla giurisprudenza vigente sul punto.
Le citiamo, a solo titolo esemplificativo, la sentenza n. 12013 del 1/07/2004 emessa dalla Corte di Cassazione che stabilisce"Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato."
Nel caso in cui la richiesta di pagamento dovesse essere reiterata spieghi all'amministratore quanto precisato nella predetta sentenza.
In ogni caso se anche, nella peggiore delle ipotesi, Lei dovesse essere chiamato a pagare potrà sempre rivalersi sul Venditore.
Tale precisazione dovrebbe essere presente nel contratto di acquisto ed anche laddove non vi fosse Lei potrà sempre fare riferimento alla giurisprudenza vigente sul punto.
Le citiamo, a solo titolo esemplificativo, la sentenza n. 12013 del 1/07/2004 emessa dalla Corte di Cassazione che stabilisce"Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato."
Nel caso in cui la richiesta di pagamento dovesse essere reiterata spieghi all'amministratore quanto precisato nella predetta sentenza.
In ogni caso se anche, nella peggiore delle ipotesi, Lei dovesse essere chiamato a pagare potrà sempre rivalersi sul Venditore.
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