Cara ADUC
amministratore condominio
Domanda
16 gennaio 2015
Buongiorno,
il tetto del condominio dove abito è danneggiato, e, per la seconda volta le infiltrazioni hanno creato problemi non indifferenti a intonaco e pareti.La costruzione è del 2005, interpellato il costruttore a mezzo ar, ha risposto che non è più di sua competenza tale problematica in quanto i termini secondo loro sono trascorsi. L'amministratore, latita, non risponde al telefono ne alle mail in cui sollecito l'indire di una assemblea straordinaria per risolvere il problema, che, sicuramente coinvolge tutti, anche se, fattivamente più al sottoscritto. Ma l'amministratore non dovrebbe adoperarsi per fare i nostri interessi?.. cosa posso fare io ed eventualmente gli altri condomini per portarlo a fronteggiare le sue responsabilità? è lecito che si neghi al telefono in questo modo e non risponda a mail più volte inviate?
grazie per l'aiuto
Gualtiero, da Pianezza (TO)
il tetto del condominio dove abito è danneggiato, e, per la seconda volta le infiltrazioni hanno creato problemi non indifferenti a intonaco e pareti.La costruzione è del 2005, interpellato il costruttore a mezzo ar, ha risposto che non è più di sua competenza tale problematica in quanto i termini secondo loro sono trascorsi. L'amministratore, latita, non risponde al telefono ne alle mail in cui sollecito l'indire di una assemblea straordinaria per risolvere il problema, che, sicuramente coinvolge tutti, anche se, fattivamente più al sottoscritto. Ma l'amministratore non dovrebbe adoperarsi per fare i nostri interessi?.. cosa posso fare io ed eventualmente gli altri condomini per portarlo a fronteggiare le sue responsabilità? è lecito che si neghi al telefono in questo modo e non risponda a mail più volte inviate?
grazie per l'aiuto
Gualtiero, da Pianezza (TO)
Risposta ADUC
a mio avviso dovrebbe inviare una lettera raccomanda a.r. all'amministratore in cui richiede espressamente e con urgenza la convocazione di un'assemblea straordinaria per discutere e risolvere le problematiche inerenti le infiltrazioni da Lei lamentate. Detta missiva potrà anche essere sottoscritta dagli altri condomini.
In caso di persistente silenzio da parte dell'amministratore, i condomini possono revocarlo con le maggioranze (quorum) stabilite per la nomina (Art. 1136 comma 1 e 2 c.c. in prima convocazione e Art. 1136 comma 3 c.c. in seconda convocazione).
Tanto premesso, Le evidenzio che, tra le attribuzioni dell'amministratore, l'art. 1130 comma 1 n.4 c.c. individua quella di "compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio".
Inoltre, nel suo caso, Le consiglio anche di quantificare i danni subiti sino ad oggi ed eventuali disagi (nel caso di inagibilità di alcune stanze per muffe e infiltrazioni).
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
In caso di persistente silenzio da parte dell'amministratore, i condomini possono revocarlo con le maggioranze (quorum) stabilite per la nomina (Art. 1136 comma 1 e 2 c.c. in prima convocazione e Art. 1136 comma 3 c.c. in seconda convocazione).
Tanto premesso, Le evidenzio che, tra le attribuzioni dell'amministratore, l'art. 1130 comma 1 n.4 c.c. individua quella di "compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio".
Inoltre, nel suo caso, Le consiglio anche di quantificare i danni subiti sino ad oggi ed eventuali disagi (nel caso di inagibilità di alcune stanze per muffe e infiltrazioni).
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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