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DPCM 18 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con modifica del DPCM 13/10/2020
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Normativa 
19 ottobre 2020 6:30
 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-20

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio  2020,  n.
35,   recante   «Misure   urgenti   per   fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  gli  articoli  1  e  2,
comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  luglio  2020,
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25  settembre  2020,
n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13  ottobre  2020,
n. 253; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza  di  opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini  ed  adolescenti  nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19  del  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020; 
  Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla  seduta
del 17 e 18 ottobre  2020 del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  13  ottobre  2020
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il  seguente:  «2-bis.
Delle strade o piazze nei  centri  urbani,  dove  si  possono  creare
situazioni di assembramento, puo'  essere  disposta  la  chiusura  al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di  accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle
abitazioni private.»; 
    b)  all'art.  1,  comma  4,  dopo  le  parole   «possono   essere
utilizzate» e' inserita la seguente «anche»; 
    c) all'art. 1, comma 5, le parole «delle mascherine di comunita'»
sono sostituite dalle seguenti «dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie»; 
    d) all'art. 1, comma 6: 
      1) la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)  sono
consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli
sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o
regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali;
per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico,
con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla
capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  1000
spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori
per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura
all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le  Province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per
gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni
caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le
sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle  rispettive
Federazioni Sportive Nazionali;» 
      2)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente   «g)   lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei  limiti  di
cui alla precedente lettera e). L'attivita' sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto sono consentite solo in  forma  individuale  e
non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese  tutte
le gare, le competizioni  e  le  attivita'  connesse  agli  sport  di
contatto aventi carattere ludico-amatoriale»; 
      3) alla lettera l),  dopo  le  parole  «sono  consentite»  sono
aggiunte le seguenti «dalle ore 8,00 alle ore 21,00»; 
      4) alla  lettera  n),  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti «Sono vietate le sagre e  le  fiere  di  comunita'.  Restano
consentite le manifestazioni fieristiche  di  carattere  nazionale  e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati  dal  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo
misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche
dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori  la  possibilita'  di
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;»; 
      5) dopo la lettera n) e' aggiunta  la  seguente:  «n-bis)  sono
sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,   ad
eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche
misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza;»; 
      6) la lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «r)  fermo
restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di
istruzione e per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  continua  a
svolgersi in presenza, per contrastare la  diffusione  del  contagio,
previa comunicazione al  Ministero  dell'istruzione  da  parte  delle
autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni  critiche  e
di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla  didattica  digitale
integrata, che  rimane  complementare  alla  didattica  in  presenza,
modulando ulteriormente la gestione degli  orari  di  ingresso  e  di
uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo  di  turni
pomeridiani e disponendo che l'ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso
prima delle 9,00. Allo  scopo  di  garantire  la  proporzionalita'  e
l'adeguatezza  delle  misure  adottate  e'  promosso  lo  svolgimento
periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste
nel Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.  "Piano  scuola"),
adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39,  condiviso  e  approvato  da
Regioni ed enti locali, con parere reso  dalla  Conferenza  Unificata
nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del
decreto legislativo n. 281 del  1997.  Sono  consentiti  i  corsi  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le  attivita'
didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le
attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di
formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o
delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione
delle prove pratiche  di  guida  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al "Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il  rinnovo  degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo
modalita' a distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e
liberta'  nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti   gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in
raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad
utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di
attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne'
formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni
scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con
l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei
gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle
linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'  di
pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»; 
      7)  la  lettera  t)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «t)   le
universita',  sentito  il   Comitato   Universitario   Regionale   di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria
ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui
alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;»; 
      8) la  lettera  ee)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «ee)  le
attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,  ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle  ore
24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo  di  sei  persone  per
tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;  resta
sempre consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche', fino  alle  ore  24,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; e' fatto  obbligo  per  gli  esercenti  di
esporre all'ingresso del locale un cartello  che  riporti  il  numero
massimo di persone ammesse contemporaneamente  nel  locale  medesimo,
sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti»; 
      9) alla lettera ff) dopo la  parola  «siti»  sono  aggiunte  le
seguenti «nelle aree di servizio e  rifornimento  carburante  situate
lungo le autostrade,»; 
    e) l'allegato 8 al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  13  ottobre  2020  e'  sostituito  dall'allegato  A  al
presente decreto; 
    f) all'art. 3, comma  1,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: «a-bis) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing
attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore
sanitario del Dipartimento di  prevenzione  della  azienda  sanitaria
locale, accedendo al sistema  centrale  di  Immuni,  di  caricare  il
codice chiave in presenza di un caso di positivita';». 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art.  1,  comma
1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 18 ottobre 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Avvertenza: 
A norma dell'art. 2, comma 4,del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
presente  provvedimento,  durante  lo  svolgimento  della  fase   del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                             Allegato A 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
                           della famiglia 
 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate
di socialita'  e  gioco  per  bambini  e  adolescenti  nella  fase  2
                       dell'emergenza COVID-19 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
 
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