DPCM 18 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con modifica del DPCM 13/10/2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-20
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,
comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020,
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020,
n. 253;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19 del Dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;
Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta
del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo' essere disposta la chiusura al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.»;
b) all'art. 1, comma 4, dopo le parole «possono essere
utilizzate» e' inserita la seguente «anche»;
c) all'art. 1, comma 5, le parole «delle mascherine di comunita'»
sono sostituite dalle seguenti «dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie»;
d) all'art. 1, comma 6:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) sono
consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli
sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o
regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;
per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico,
con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla
capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000
spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori
per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura
all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province
autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro
della salute, un diverso numero massimo di spettatori in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per
gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni
caso fatte salve le ordinanze gia' adottate dalle Regioni e dalle
Province autonome, purche' nei limiti del 15% della capienza. Le
sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali;»
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente «g) lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di
cui alla precedente lettera e). L'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e
non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte
le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di
contatto aventi carattere ludico-amatoriale»;
3) alla lettera l), dopo le parole «sono consentite» sono
aggiunte le seguenti «dalle ore 8,00 alle ore 21,00»;
4) alla lettera n), il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti «Sono vietate le sagre e le fiere di comunita'. Restano
consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo
misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche
dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;»;
5) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) sono
sospese tutte le attivita' convegnistiche o congressuali, ad
eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche
misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza;»;
6) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) fermo
restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di
istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a
svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio,
previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle
autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e
di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale
integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza,
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di
uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni
pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso
prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalita' e
l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo svolgimento
periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste
nel Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"),
adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da
Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata
nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di
formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita'
didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della
giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di
formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o
delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea sospensione
delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo
modalita' a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e
liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in
raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad
utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di
attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne'
formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni
scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con
l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei
gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle
linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di
pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»;
7) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «t) le
universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria
ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;»;
8) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: «ee) le
attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore
24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per
tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche', fino alle ore 24,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite
le attivita' delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di
cui al periodo precedente; e' fatto obbligo per gli esercenti di
esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero
massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo,
sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti»;
9) alla lettera ff) dopo la parola «siti» sono aggiunte le
seguenti «nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade,»;
e) l'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 ottobre 2020 e' sostituito dall'allegato A al
presente decreto;
f) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: «a-bis) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing
attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore
sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il
codice chiave in presenza di un caso di positivita';».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma
1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del
presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 18 ottobre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il
presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allegato A
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate
di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell'emergenza COVID-19
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