Cara ADUC
verbale polizia municipale comune di Veroli
Domanda
20 luglio 2019
Buonasera,
ho pagato ultimamente un verbale della polizia municipale per una multa per eccesso di velocità in cui veniva constatato a mezzo autovelox un eccesso di circa 10 km/h rispetto al limite previsto. L'ho pagato in qualità di amministratore di una srl proprietaria del mezzo sanzionato. La cosa strana è che nello stesso medesimo verbale, nella parte prevista, per il discorso della patente a punti, veniva testualmente riportato: "COMUNICAZIONI ERRATE, PARZIALI O PER IMPOSSIBILITA' DI RICORDARE CHI FOSSE ALLA GUIDA, SARANNO CONSIDERATE COME NON EFFETTUATE." Chi scrive ha potuto notare che questa affermazione presente con sul verbale non risulta lecita. Cio' in quanto l'art 126 comma 2 del Codice della strada prevede esplicitamente che in presenza di validi e giustificati motivi il proprietario del mezzo, in questo caso la società, puo' non essere in grado di sapere chi fosse alla guida nell'esatto momento dell'infrazione. Come se non bastasse in giurisprudenza vi sono diversi casi in cui anche la suprema corte ha dato ragione al ricorrente che comunicava agli agenti al posto del nome del conducente al momento dell'infrazione, la possibilità di non ricordare chi fosse alla guida. Nel caso che ci occupa l'auto aziendale contravvenzionata nella giornata ha percorso comprovatamene (ricevute autostradali) oltre 600 km parte dei quali su strade, in provincia di Frosinone, con scarsa manutenzione stradale. Inoltre l'auto aziendale veniva utilizzata dallo scrivente e dalla propria collaboratrice per recarsi ad alcune riunioni professionali tenutesi nelle città di Sora, alatri, Frosinone, Isola, Ceccano. Diligentemente, visti i tanti km percorsi e la natura delle strade, chi scrive si è frequentemente alternato alla guida con la collega. Come si far a stabilire, dopo venti giorni chi potesse guidare ad un dato km, non essendoci accorti della presenza dell'autovelox e non avendo per tale ragione alcun riferimento spazio-temporale per cercare di capire chi guidasse. Nonostante cio' chi scrive ha comunicato a mezzo pec ai Vigili gli estremi dei 2 conducenti che si sono alternati alla guida, riferendo di non poter avere la certezza al quel chilometro su chi realmente fosse alla guida. Al di la' del merito della questione come puo' un Comune privare il cittadino di un diritto previsto espressamente dal Legislatore nell'art 126 comma 2 del Codice della Strada? In attesa di Vs consiglio, saluto cordialmente
Jordan, dalla provincia di BR
ho pagato ultimamente un verbale della polizia municipale per una multa per eccesso di velocità in cui veniva constatato a mezzo autovelox un eccesso di circa 10 km/h rispetto al limite previsto. L'ho pagato in qualità di amministratore di una srl proprietaria del mezzo sanzionato. La cosa strana è che nello stesso medesimo verbale, nella parte prevista, per il discorso della patente a punti, veniva testualmente riportato: "COMUNICAZIONI ERRATE, PARZIALI O PER IMPOSSIBILITA' DI RICORDARE CHI FOSSE ALLA GUIDA, SARANNO CONSIDERATE COME NON EFFETTUATE." Chi scrive ha potuto notare che questa affermazione presente con sul verbale non risulta lecita. Cio' in quanto l'art 126 comma 2 del Codice della strada prevede esplicitamente che in presenza di validi e giustificati motivi il proprietario del mezzo, in questo caso la società, puo' non essere in grado di sapere chi fosse alla guida nell'esatto momento dell'infrazione. Come se non bastasse in giurisprudenza vi sono diversi casi in cui anche la suprema corte ha dato ragione al ricorrente che comunicava agli agenti al posto del nome del conducente al momento dell'infrazione, la possibilità di non ricordare chi fosse alla guida. Nel caso che ci occupa l'auto aziendale contravvenzionata nella giornata ha percorso comprovatamene (ricevute autostradali) oltre 600 km parte dei quali su strade, in provincia di Frosinone, con scarsa manutenzione stradale. Inoltre l'auto aziendale veniva utilizzata dallo scrivente e dalla propria collaboratrice per recarsi ad alcune riunioni professionali tenutesi nelle città di Sora, alatri, Frosinone, Isola, Ceccano. Diligentemente, visti i tanti km percorsi e la natura delle strade, chi scrive si è frequentemente alternato alla guida con la collega. Come si far a stabilire, dopo venti giorni chi potesse guidare ad un dato km, non essendoci accorti della presenza dell'autovelox e non avendo per tale ragione alcun riferimento spazio-temporale per cercare di capire chi guidasse. Nonostante cio' chi scrive ha comunicato a mezzo pec ai Vigili gli estremi dei 2 conducenti che si sono alternati alla guida, riferendo di non poter avere la certezza al quel chilometro su chi realmente fosse alla guida. Al di la' del merito della questione come puo' un Comune privare il cittadino di un diritto previsto espressamente dal Legislatore nell'art 126 comma 2 del Codice della Strada? In attesa di Vs consiglio, saluto cordialmente
Jordan, dalla provincia di BR
Risposta ADUC
l'art. 126 bis esonera dalla comunicazione solo per un "giustificato e documentato motivo". Tra questi non rientra la dimenticanza da parte di persona giuridica atteso che essa può tenere un registro in cui annotare i dipendenti che adoperano le auto aziendali. Nel caso di specie erano individuabili sia i conducenti sia i tratti di strada da essi alternativamente percorsi.
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