Cara ADUC
tiket parcheggio
Domanda
22 luglio 2019
Spett. ADUC,
a seguito richiesta informazioni su ricorso per una multa per tiket parcheggio scaduto, mi è stata indicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 8282 del 2016 quale ultima e più autorevole a favore della nullità di tale sanzione; ad un attento esame, tuttavia, emerge che tale sentenza affermi la nullità della sanzione solo nell’ipotesi che il ticket sia stato pagato ma non reso visibile, oltre a pronunciarsi sulla la compensazione delle spese, mentre non fa alcun riferimento alle multe per mancato pagamento del ticket; chiedo, cortesemente, il vs parere in proposito. Sempre con riferimento al verbale in oggetto, vi chiedo:
un ausiliare del traffico può elevare tali contravvenzioni?
In presenza dell’automobilista è obbligatorio notificare il verbale da parte dell’ausiliario del traffico?
Il ricorso al Prefetto deve essere indirizzato direttamente a quest’ultimo ovvero attraverso il Comando dei Vigili Urbani?
C’è una proporzione, definita dalla Normativa vigente, tra i parcheggi liberi e quelli a pagamento all’interno della stessa area?
Qualora il Prefetto rigetti il ricorso, è automatico il raddoppio del minimo edittale previsto dalla sanzione?
Un cordiale saluto e grazie
Michele, dalla provincia di FG
a seguito richiesta informazioni su ricorso per una multa per tiket parcheggio scaduto, mi è stata indicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 8282 del 2016 quale ultima e più autorevole a favore della nullità di tale sanzione; ad un attento esame, tuttavia, emerge che tale sentenza affermi la nullità della sanzione solo nell’ipotesi che il ticket sia stato pagato ma non reso visibile, oltre a pronunciarsi sulla la compensazione delle spese, mentre non fa alcun riferimento alle multe per mancato pagamento del ticket; chiedo, cortesemente, il vs parere in proposito. Sempre con riferimento al verbale in oggetto, vi chiedo:
un ausiliare del traffico può elevare tali contravvenzioni?
In presenza dell’automobilista è obbligatorio notificare il verbale da parte dell’ausiliario del traffico?
Il ricorso al Prefetto deve essere indirizzato direttamente a quest’ultimo ovvero attraverso il Comando dei Vigili Urbani?
C’è una proporzione, definita dalla Normativa vigente, tra i parcheggi liberi e quelli a pagamento all’interno della stessa area?
Qualora il Prefetto rigetti il ricorso, è automatico il raddoppio del minimo edittale previsto dalla sanzione?
Un cordiale saluto e grazie
Michele, dalla provincia di FG
Risposta ADUC
per aiutare lei e noi nel rispondere a ragion veduta, è meglio porre le domande successive usando il medesimo indirizzo mail con cui è posta la prima domanda... quindi non come immaginiamo abbia fatto lei che, crediamo, possa aver già avuto una nostra risposta: https://sosonline.aduc.it/lettera/multa+tagliando+scaduto_296907.php
Comunque, le ribadiamo quanto espresso nella precedente risposta: la giurisprudenza in materia è varia e non univoca. A maggior ragione nel suo caso, in cui la sentenza potrebbe rappresentare una tendenza e men che mai una certezza.
Le sue domande specifiche:
- l'ausiliare può emettere multa se specificamente autorizzato (controllare ordinanza presso i vigili).
- non c'è obbligo di notifica al contravventore presente.
- ricorso può portarlo ai vigili o al Prefetto, è uguale (alcune differenze sui tempi di risposta, maggiori se lo porta ai vigili che poi lo inviano al prefetto).
- sui parcheggi le disposizioni non sono perentorie, ma indicative e a cui i Comuni dovrebbero adeguarsi (controllare ordinanze).
- il raddoppio dal Prefetto è automatico.
Sconsigliamo ricorso al Prefetto: garantita la bocciatura, poiché non è una questione di legge violata da parte dell'amministrazione, ma di interpretazione della stessa legge... e il prefetto è un organismo amministrativo (che applica le leggi) e non giudicante come il giudice di pace.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
Comunque, le ribadiamo quanto espresso nella precedente risposta: la giurisprudenza in materia è varia e non univoca. A maggior ragione nel suo caso, in cui la sentenza potrebbe rappresentare una tendenza e men che mai una certezza.
Le sue domande specifiche:
- l'ausiliare può emettere multa se specificamente autorizzato (controllare ordinanza presso i vigili).
- non c'è obbligo di notifica al contravventore presente.
- ricorso può portarlo ai vigili o al Prefetto, è uguale (alcune differenze sui tempi di risposta, maggiori se lo porta ai vigili che poi lo inviano al prefetto).
- sui parcheggi le disposizioni non sono perentorie, ma indicative e a cui i Comuni dovrebbero adeguarsi (controllare ordinanze).
- il raddoppio dal Prefetto è automatico.
Sconsigliamo ricorso al Prefetto: garantita la bocciatura, poiché non è una questione di legge violata da parte dell'amministrazione, ma di interpretazione della stessa legge... e il prefetto è un organismo amministrativo (che applica le leggi) e non giudicante come il giudice di pace.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
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