Martedì 27 ottobre 2026
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Cara ADUC

Tacito rinnovo

30 aprile 2016
Domanda 30 aprile 2016
Nel mese di febbraio del 2015 ho stipulato un contratto con la società One.com per la sottoscrizione di un sito web. Il primo anno era gratuito, ma il contratto prevedeva il tacito rinnovo per gli anni seguenti, salvo disdetta da comunicare entro 30 giorni prima della scadenza. L’adesione al contratto è avvenuta tramite la procedura “point and click”, accettando integralmente il contratto, senza che fosse richiesta un’adesione esplicita per le clausole concernenti il tacito rinnovo.
Nel mese di gennaio di quest’anno One.com mi ha inviato la fattura di 32€ relativa alla sottoscrizione per il 2016, che inizialmente ho ignorato convinto che il mancato pagamento implicasse in automatico il recesso dal contratto. In seguito, One.com mi ha inviato una seconda fattura, aggiungendo alla cifra richiesta altri 12€ come spese per il sollecito.
Nel mese di marzo, mi vedo recapitare una lettera da parte della società Intrum Justitia, a cui One.com ha affidato il compito di riscuotere il credito che avanza nei miei confronti. Nella lettera, si chiedeva il pagamento di quanto dovuto a One.com, più altri 12€ per le spese sostenute da Intrum Justitia.
Ho inviato allora tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una lettera a One.com in cui spiegavo che era mia intenzione non pagare giacché il tacito rinnovo va considerato clausola vessatoria e, come tale, deve essere sottoscritta separatamente dal contraente.
A conferma della mia interpretazione ho citato la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 68/2011 del 18/04/2012, che ha stabilito che, per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate specificamente con la firma digitale, e la sentenza n. 20402/15 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3 e depositata il 12 ottobre 2015, che ha stabilito che le clausole di rinnovazione tacita sono da intendersi clausole vessatorie.
Dopo circa 10 giorni One.com mi ha risposto per e-mail, citando il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e affermando che si ritengono vessatorie unicamente le clausole che stabiliscono un termine eccessivamente anticipato, rispetto alla scadenza del contratto, per la comunicazione della disdetta. Nel messaggio di posta, One.com giudicava non pertinente la giurisprudenza che avevo citato nella mia raccomandata.
Vorrei sapere se ho il diritto di rifiutarmi di pagare appellandomi alle sentenze che ho citato, o mi conviene pagare a One.com quanto richiesto?
One.com ritiene inoltre che il foro commpetnete sia quello danese, dove a sede la società, mentre io penso che, in base a quanto stabilito dal Codice del Consumo, il foro competente sia quello in cui risiede il consumatore.
Allego alla presente copia del contratto stipulato con One.com.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Marco, da Grosseto

Risposta ADUC
la vessatorietà della clausola del tacito rinnovo non è evidente di per sè, ma deve essere valutata sulla base delle modalità di adesione contrattuale (presumiamo on line); se le è stato proposto un webform nel quale si chiedeva il consenso specifico ad un particolare punto delle condizioni generali di abbonamento allegate, in giudizio possono essere respinte le richieste di nullità. Nè ci pare palesemente sproporzionato l'anticipo con il quale comunicare il recesso contrattuale alla scadenza naturale di un regolare tacito rinnovo (art. 33 bis/i Codice Consumo). Ciò che è illegittimo è invece il foro di competenza, che è quello territoriale del consumatore.
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