Cara ADUC
Somma bloccata da banca Hype dopo truffa: come recuperarla tramite ABF
Domanda
9 maggio 2026
Spett.le Associazione.
Mi rivolgo a voi per sapere se c'è la possibilità di recuperare una somma di € 4250, trattenute in un conto corrente vincolato a favore della banca Hype.
Il tentativo di truffa, ad opera di ignoti, è avvenuto più di due anni fa.
Fortunatamente, sono riuscito a bloccare la somma presso il conto corrente intestato a una certa Maria Grazia, con tanto di denuncia, che è stata poi archiviata dal Tribunale di Ravenna.
Tanto però non è bastato per ritornare in possesso di quanto i truffatori hanno tentato di estorcermi, perché la banca Hype non intende togliere la manleva fino al compimento di dieci anni.
Il pretesto di questo istituto bancario è quello che, benché il procedimento penale si sia concluso con l'archiviazione, "qualcuno" potrebbe avanzare una richiesta di risarcimento.
Personalmente, trovo che questa motivazione sia semplicemente sconcertante: chi potrebbero essere a richiedere un fantomatico risarcimento, se non gli stessi truffatori?
Ho scritto agli interessati, ribadendo l'assurdità di tale principio e chiedendo maggiori spiegazioni. Loro mi hanno risposto come riportato nel file riassuntivo allegato.
Nella speranza di trovare un modo per risolvere il danno che sto subendo, oltre alla beffa, confido in un vostro cortese riscontro, anticipatamente ringrazio e cordialmente saluto.
Lorenzo, dalla provincia di RA
Mi rivolgo a voi per sapere se c'è la possibilità di recuperare una somma di € 4250, trattenute in un conto corrente vincolato a favore della banca Hype.
Il tentativo di truffa, ad opera di ignoti, è avvenuto più di due anni fa.
Fortunatamente, sono riuscito a bloccare la somma presso il conto corrente intestato a una certa Maria Grazia, con tanto di denuncia, che è stata poi archiviata dal Tribunale di Ravenna.
Tanto però non è bastato per ritornare in possesso di quanto i truffatori hanno tentato di estorcermi, perché la banca Hype non intende togliere la manleva fino al compimento di dieci anni.
Il pretesto di questo istituto bancario è quello che, benché il procedimento penale si sia concluso con l'archiviazione, "qualcuno" potrebbe avanzare una richiesta di risarcimento.
Personalmente, trovo che questa motivazione sia semplicemente sconcertante: chi potrebbero essere a richiedere un fantomatico risarcimento, se non gli stessi truffatori?
Ho scritto agli interessati, ribadendo l'assurdità di tale principio e chiedendo maggiori spiegazioni. Loro mi hanno risposto come riportato nel file riassuntivo allegato.
Nella speranza di trovare un modo per risolvere il danno che sto subendo, oltre alla beffa, confido in un vostro cortese riscontro, anticipatamente ringrazio e cordialmente saluto.
Lorenzo, dalla provincia di RA
Risposta ADUC
Gentile Lorenzo,
Dal punto di vista strettamente giuridico, la posizione della banca non è priva di fondamento: la manleva (garanzia) che lei ha prestato — o che è stata costituita a suo carico come condizione per il blocco della somma — è uno strumento civilistico autonomo rispetto al procedimento penale. L'archiviazione penale chiude il procedimento contro ignoti per insufficienza di prove o impossibilità di identificare i responsabili, ma non accerta in modo definitivo che nessun terzo possa mai avanzare pretese civili sulle somme in questione. La banca, in quanto soggetto che ha intermediato il flusso di denaro, ha un interesse legittimo a tutelarsi da eventuali richieste di restituzione che potrebbero provenire, ad esempio, dall'intestatario del conto di destinazione o da altri soggetti coinvolti nella catena dei pagamenti. Questo non significa che la sua posizione sia infondata, ma che il percorso per sbloccare le somme richiede probabilmente un atto formale più robusto della sola archiviazione penale.
Il punto critico è proprio questo: la clausola della manleva che lega il vincolo alla "normale prescrizione del diritto" — interpretata come dieci anni — è potenzialmente contestabile se risulta sproporzionata rispetto alla concreta situazione di rischio residuo, oppure se le condizioni contrattuali della manleva stessa non erano sufficientemente chiare al momento della sottoscrizione. Su questo aspetto, le consigliamo di valutare due strade. La prima è il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è lo strumento di risoluzione stragiudiziale competente per controversie con istituti bancari e di pagamento: è gratuito, accessibile e spesso efficace in situazioni come questa. Per presentare il ricorso ABF, può consultare il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario. La seconda, qualora l'ABF non desse esito favorevole, è la mediazione civile prima di procedere in giudizio, come peraltro indicato dalla stessa banca nella risposta al reclamo.
Per il ricorso ABF, può usare il nostro generatore di moduli per controversie bancarie.
Per approfondire: la nostra scheda sull'Arbitro Bancario Finanziario
Dal punto di vista strettamente giuridico, la posizione della banca non è priva di fondamento: la manleva (garanzia) che lei ha prestato — o che è stata costituita a suo carico come condizione per il blocco della somma — è uno strumento civilistico autonomo rispetto al procedimento penale. L'archiviazione penale chiude il procedimento contro ignoti per insufficienza di prove o impossibilità di identificare i responsabili, ma non accerta in modo definitivo che nessun terzo possa mai avanzare pretese civili sulle somme in questione. La banca, in quanto soggetto che ha intermediato il flusso di denaro, ha un interesse legittimo a tutelarsi da eventuali richieste di restituzione che potrebbero provenire, ad esempio, dall'intestatario del conto di destinazione o da altri soggetti coinvolti nella catena dei pagamenti. Questo non significa che la sua posizione sia infondata, ma che il percorso per sbloccare le somme richiede probabilmente un atto formale più robusto della sola archiviazione penale.
Il punto critico è proprio questo: la clausola della manleva che lega il vincolo alla "normale prescrizione del diritto" — interpretata come dieci anni — è potenzialmente contestabile se risulta sproporzionata rispetto alla concreta situazione di rischio residuo, oppure se le condizioni contrattuali della manleva stessa non erano sufficientemente chiare al momento della sottoscrizione. Su questo aspetto, le consigliamo di valutare due strade. La prima è il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è lo strumento di risoluzione stragiudiziale competente per controversie con istituti bancari e di pagamento: è gratuito, accessibile e spesso efficace in situazioni come questa. Per presentare il ricorso ABF, può consultare il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario. La seconda, qualora l'ABF non desse esito favorevole, è la mediazione civile prima di procedere in giudizio, come peraltro indicato dalla stessa banca nella risposta al reclamo.
Per il ricorso ABF, può usare il nostro generatore di moduli per controversie bancarie.
Per approfondire: la nostra scheda sull'Arbitro Bancario Finanziario
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