Cara ADUC
rottamazione sanzioni
Domanda
30 marzo 2019
Buonasera Gentili Signori
Vi scrivo per una sanzione amministrativa fatta dalla prefettura nell'anno 2015 la quale si è svolta una sentenza di fronte al giudice di pace per l'annullamento ma con esito negativo perchè l'istanza non è stata accolta; oltre al risultato negativo per l'annullamento è risultata non idonea per applicare la definizione agevolata (cioè la rottamazione). Vorrei capire per quale legge o motivo non si è potuto rottamarla.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Teresa, dalla provincia di BI
Vi scrivo per una sanzione amministrativa fatta dalla prefettura nell'anno 2015 la quale si è svolta una sentenza di fronte al giudice di pace per l'annullamento ma con esito negativo perchè l'istanza non è stata accolta; oltre al risultato negativo per l'annullamento è risultata non idonea per applicare la definizione agevolata (cioè la rottamazione). Vorrei capire per quale legge o motivo non si è potuto rottamarla.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Teresa, dalla provincia di BI
Risposta ADUC
le spiegazioni alla mancata "rottamazione" ed i riferimenti normativi dovrebbero essere nella sentenza. Comunque Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell'art. 3, del D.l. n. 119/2018:
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;
le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;
le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.
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