Cara ADUC
ripartizione spese
Domanda
10 aprile 2016
Buongiorno a tutti!
ho letto vari articoli su questo dilemma per la ripartizione spese dell'ascensore.
in tutti gli articoli letti, non è chiara una cosa, leggo spesso che l'ascensore è considerato alla stregua delle scale, per cui la ripartizione avviene in base al 50% per millesimali dell'altezza e 50% millesimali di proprietà, ma non specifica se questa è la spesa per l'uso dell'ascensore, ovvero la spesa del consumo della corrente e il mantenimento, l'assistenza.
le mie domane sono le seguenti:
1 - esiste una ripartizione spese ordinaria e straordinaria, si, e in cosa consiste?
esempi:
(A) un terremoto e danneggia la struttura dell'ascensore.
(B) la verifica biennale come va considerata, spesa ordinaria o straordinaria.
(C) la ridimensione delle funi, come va considerata la spesa?
(D) sostituzione porte, motore, cabina ascensore
(E) sostituzione quadro elettrico
(F) sostituzione delle batterie
(G) sostituzione di un componente del quadro elettrico dell’ascensore
da quello che ho letto non è chiaro, tutto e riferito all'esercizio dell'ascensore, però scorrendo avanti negli articoli, si legge anche:
di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore (come nella specie) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio.
come si può notare sopra, viene citato che ci sono due tipi di spesa, ordinaria e straordinaria, qual è la ripartizione legittima da adottare nel caso nei casi A, B, C, D, E, F, G?
per quello che ho capito io, mi pare che la spesa ordinaria e riferita all'uso dell'esercizio dell'ascensore, negli altri casi non dovrebbe essere spesa straordinaria?
Lino, da Roma (RM)
ho letto vari articoli su questo dilemma per la ripartizione spese dell'ascensore.
in tutti gli articoli letti, non è chiara una cosa, leggo spesso che l'ascensore è considerato alla stregua delle scale, per cui la ripartizione avviene in base al 50% per millesimali dell'altezza e 50% millesimali di proprietà, ma non specifica se questa è la spesa per l'uso dell'ascensore, ovvero la spesa del consumo della corrente e il mantenimento, l'assistenza.
le mie domane sono le seguenti:
1 - esiste una ripartizione spese ordinaria e straordinaria, si, e in cosa consiste?
esempi:
(A) un terremoto e danneggia la struttura dell'ascensore.
(B) la verifica biennale come va considerata, spesa ordinaria o straordinaria.
(C) la ridimensione delle funi, come va considerata la spesa?
(D) sostituzione porte, motore, cabina ascensore
(E) sostituzione quadro elettrico
(F) sostituzione delle batterie
(G) sostituzione di un componente del quadro elettrico dell’ascensore
da quello che ho letto non è chiaro, tutto e riferito all'esercizio dell'ascensore, però scorrendo avanti negli articoli, si legge anche:
di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore (come nella specie) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio.
come si può notare sopra, viene citato che ci sono due tipi di spesa, ordinaria e straordinaria, qual è la ripartizione legittima da adottare nel caso nei casi A, B, C, D, E, F, G?
per quello che ho capito io, mi pare che la spesa ordinaria e riferita all'uso dell'esercizio dell'ascensore, negli altri casi non dovrebbe essere spesa straordinaria?
Lino, da Roma (RM)
Risposta ADUC
deve distinguere manutenzione (ordinaria o straordinaria) dalle spese relative all'esercizio. In breve, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono disciplinate dall'art. 1124 del codice civile (ovvero, metà in base al piano ecc.). Le spese per l'esercizio (elettricità e pulizia dell'ascensore), invece, ricadono nell'art. 1123 comma 2 del codice civile (ovvero, ognuno paga in proporzione all'uso che ne puo' fare).
A nostro avviso, tutte le ipotesi da lei elencate (a, b, ecc.) ricadono sotto l'art. 1124.
Dopodiché, la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rileva solo ai fini della ripartizione tra proprietario ed eventuale inquilino.
A nostro avviso, tutte le ipotesi da lei elencate (a, b, ecc.) ricadono sotto l'art. 1124.
Dopodiché, la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rileva solo ai fini della ripartizione tra proprietario ed eventuale inquilino.
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