Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Ripartizione ascensore

30 maggio 2019
Domanda 30 maggio 2019
Buongiorno nel 2014 ho acquistato una casa in una palazzina di tre piani. All'atto dell'acquisto è installato un'ascensore. Spese (manutenzione ordinaria e straordinaria) fino ad oggi ripartite in tre.
adesso il proprietario del piano terra si rifiuta di contribuire alle spese sostenendo che non usa più l'ascensore. Può farlo?
io ho letto su internet che essendo un bene comune deve contribuire alle spese di mantenimento è corretto?
grazie
Antonio, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
la ripartizione delle spese ordinarie per scale e ascensore sono regolate dall'art. 1124 c.c. che sancisce che “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“. Ne consegue che il condomino, in quanto proprietario in quota del comune impianto, non è esonerato degli obblighi di contribuire al suo esercizio, ma ha diritto al riconoscimento della suddetta ripartizione invece di quella praticata finora
Niente vieta però - art. 1024 c.c. - di concordare con il condomino la sua rinuncia al diritto di proprietà, con atto pubblico, montando quindi una chiusura a chiave della porta di accesso al piano terra.
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