Cara ADUC
Ricorso ad ingiunzione
Domanda
26 febbraio 2026
All’ingiunzione di pagamento notificato l’11/06/2024 ho depositato ricorso presso gli uffici del giudice di pace il 1/07/2024.
L’ingiunzione si riferisce ad una infrazione notificata il 26/01/2019, in prescrizione quindi.
Alla prima udienza dal Giudice il 5/09/2025 il legale del Comune ha detto esserci un avviso bonario che interromperebbe la prescrizione, di cui ho avuto copia dallo stesso legale del Comune con la data della seconda udienza dal Giudice il 20 marzo 2026, ora chiedo a voi:
_l’avviso bonario data 8/03/2022 con consegna a terzi in data 24/03/2022, esiste una sola cartolina di consegna, manca la seconda. Posso quindi oppormi nuovamente per questa ragione?
Ho già scritto due volte, ma non si carica il pdf allegato con le cartoline ecc, quindi non ho saputo nulla di concreto, a dicembre ho dato un piccolo contributo.
L’ingiunzione però nomina solo l’infrazione, il fatto che non nomini nello specifico l’avviso bonario può eventualmente aiutare?
_posso evitare tutte le maggiorazioni nel caso perdessi?
_posso chiedere una rateizzazione in base all'ISEE?
Riporto estratti del documento del legale del Comune che non mi sono chiari:
_Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato il ricorso successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia e di conseguenza seguendo le norme del nuovo procedimento ordinario avanti al Giudice di Pace.
Posto quanto sopra il testo del novellato art. 281 undecies c.p.c. prevede
espressamente che: “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”
Ebbene, contrariamente a quanto sopra, avverso l’ingiunzione oggetto del presente
procedimento veniva proposta opposizione nella forma del ricorso ex artt. 22 e ss. L.689/1981 e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011, con conseguente improcedibilità e/o
inammissibilità dell’azione, che si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di rilevare e
dichiarare..
Sulla notifica dell’avviso bonario interruttivo della prescrizione
Si rileva che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada
_L’avviso bonario costituisce diffida all’adempimento che viene inviato utilizzando la raccomandata ordinaria poiché non contiene atti giudiziari, ma contiene una semplice comunicazione per la quale il mittente richiede prova della ricezione, pertanto non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n890, sicché raccom. ordinaria
Grazie!!
SR
Sabrina, dalla provincia di MI
L’ingiunzione si riferisce ad una infrazione notificata il 26/01/2019, in prescrizione quindi.
Alla prima udienza dal Giudice il 5/09/2025 il legale del Comune ha detto esserci un avviso bonario che interromperebbe la prescrizione, di cui ho avuto copia dallo stesso legale del Comune con la data della seconda udienza dal Giudice il 20 marzo 2026, ora chiedo a voi:
_l’avviso bonario data 8/03/2022 con consegna a terzi in data 24/03/2022, esiste una sola cartolina di consegna, manca la seconda. Posso quindi oppormi nuovamente per questa ragione?
Ho già scritto due volte, ma non si carica il pdf allegato con le cartoline ecc, quindi non ho saputo nulla di concreto, a dicembre ho dato un piccolo contributo.
L’ingiunzione però nomina solo l’infrazione, il fatto che non nomini nello specifico l’avviso bonario può eventualmente aiutare?
_posso evitare tutte le maggiorazioni nel caso perdessi?
_posso chiedere una rateizzazione in base all'ISEE?
Riporto estratti del documento del legale del Comune che non mi sono chiari:
_Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato il ricorso successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia e di conseguenza seguendo le norme del nuovo procedimento ordinario avanti al Giudice di Pace.
Posto quanto sopra il testo del novellato art. 281 undecies c.p.c. prevede
espressamente che: “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.”
Ebbene, contrariamente a quanto sopra, avverso l’ingiunzione oggetto del presente
procedimento veniva proposta opposizione nella forma del ricorso ex artt. 22 e ss. L.689/1981 e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011, con conseguente improcedibilità e/o
inammissibilità dell’azione, che si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di rilevare e
dichiarare..
Sulla notifica dell’avviso bonario interruttivo della prescrizione
Si rileva che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada
_L’avviso bonario costituisce diffida all’adempimento che viene inviato utilizzando la raccomandata ordinaria poiché non contiene atti giudiziari, ma contiene una semplice comunicazione per la quale il mittente richiede prova della ricezione, pertanto non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n890, sicché raccom. ordinaria
Grazie!!
SR
Sabrina, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Le ripetiamo che per lo stato di avanzamento della vertenza il giudice è chiamato a verificare la legittimità della procedura di notifica degli atti. Ci pare tuttavia irrituale l'inoltro di un semplice avviso bonario di pagamento avvenga per raccomandata.
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