Mercoledì 28 ottobre 2026
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Cara ADUC

Ricorso Commissione Tributaria

14 aprile 2016
Domanda 14 aprile 2016
Spett.le ADUC,
ho fatto ricorso, nei termini previsti dalla Legge per una cartella esattoriale di pagamento emessa dall'Ufficio delle Entrate, ma la mia istanza di annullamento non è stata accolta. Pertanto, sempre nei termini previsti dalla Legge, ho fatto ricorso alla Commissione Tributaria.
L'istanza di sospensione momentanea della riscossione coattiva avviene automaticamente, dopo aver inoltrato ricorso presso la Commissione Tributaria, oppure devo inviare istanza legale di sospensione all'Ufficio delle Entrate e a Equitalia?
Mi è stato detto dall'Ufficio delle Entrate che in attesa della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria devo pagare almeno 1/3 della somma scritta a ruolo.
Grazie.
Letizia, da Catania

Risposta ADUC
la richiesta di sospensione della cartella deve essere avanzata con apposita istanza contenuta all'interno del ricorso in commissione tributaria.
Nel caso questa istanza non fosse stata avanzata nel ricorso allora dovrà essere oggetto di un apposito atto rivolto alla medesima commissione tributaria cui è stato presentato il ricorso.
All'interno dell'atto dovranno essere indicati i riferimenti del precedente ricorso in modo che si possano riunire.
Infine dovrà essere notificato alle stesse parti cui è stato notificato il ricorso e poi dovrà essere depositato, nel più breve tempo possibile, presso la commissione tributaria adita.
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