Cara ADUC
regolamento condominiale contrattuale
Domanda
6 aprile 2019
Salve
ho acquistato un appartamento da un paio di anni in un condominio.
In questo condominio vige una divisione delle spese per ascensore per quote calcolate in base alle persone dichiarate per unita abitativa e per piano. Tale procedura e' descritta nel regolamento di condominio alla fine di pagina 5. Durante un'assemblea condominiale si era in maggioranza deciso di cambiare il calcolo delle quote tendendo conto dei millesimi e non delle persone.
Tuttavia tramite raccomandata postuma, l'amministratrice ha specificato che ci vuole l'unanimità' per cambiare il regolamento di condominio. E" vero? C'e' qualche legge o sentenza che potrebbe ribaltare la questione del calcolo delle quote che attualmente penalizzano le famiglie numerose? Grazie mille
Andrea, dalla provincia di PV
ho acquistato un appartamento da un paio di anni in un condominio.
In questo condominio vige una divisione delle spese per ascensore per quote calcolate in base alle persone dichiarate per unita abitativa e per piano. Tale procedura e' descritta nel regolamento di condominio alla fine di pagina 5. Durante un'assemblea condominiale si era in maggioranza deciso di cambiare il calcolo delle quote tendendo conto dei millesimi e non delle persone.
Tuttavia tramite raccomandata postuma, l'amministratrice ha specificato che ci vuole l'unanimità' per cambiare il regolamento di condominio. E" vero? C'e' qualche legge o sentenza che potrebbe ribaltare la questione del calcolo delle quote che attualmente penalizzano le famiglie numerose? Grazie mille
Andrea, dalla provincia di PV
Risposta ADUC
il regolamento condominiale contrattuale, sottoscritto dagli originari condomini e allegato al rogito di acquisto delle singole unità immobiliari, si intende approvato all'unanimità e come tale ogni sua modifica deve essere approvata da una analoga maggioranza. Tuttavia le giurisprudenza sembra voler distinguere tra clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che si limitano a regolamentare l'utilizzo dei beni comuni; la Cassazione S.U. sent. n. 943/1999, ritiene che queste ultime, tra le quali far rientrare anche la ripartizione delle spese per l'ascensore, siano modificabili in assemblea maggioritaria, al contrario delle prime, che per la loro natura contrattuale, esigono l'unanimità di tutti i condomini.
Si tratta comunque di valutare la convenienza, anche economica, a procedere in un contenzioso giuridico
Si tratta comunque di valutare la convenienza, anche economica, a procedere in un contenzioso giuridico
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