Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Quota condominiale da pagare o meno

6 aprile 2019
Domanda 6 aprile 2019
Buongiorno, con la presente volevo chiedere una consulenza su una richiesta di pagamento da parte della società di gestione del condominio in cui sono proprietario di un appartamento. Riassumo brevemente. Il palazzo deve subire la ristrutturazione della facciata. Tutti i condomini hanno versato l'acconto per l'inizio lavori. La quota totale è di €25000. La società di gestione è stata oggetto di una truffa informatica. In pratica l'hacker ha intercettato l'email in cui la società edilizia che deve eseguire i lavori ha spedito il fac-simile di fattura (un file pdf).
L'hacker ha cambiato il codice IBAN e fatto pervenire l'email alla società di gestione condominiale. Questa ovviamente ha fatto il versamento di €25000 a favore dell'hacker. Resasi conto del pagamento non avvenuto e quindi della truffa, ha contattato un avvocato che ha immediatamente chiesto il blocco e il sequestro della somma. Alla fine la somma è stata recuperata e la società condominiale ha chiesto ai condomini il pagamento della parcella dell'avvocato. Non avendo io responsabilità su quanto accaduto, sono tenuto a pagare la quota parte della parcella?
Inoltre la parcella è stata suddivisa in base ai millesimi di proprietà. Non andrebbe suddivisa in parti uguali dato che il lavoro svolto dall'avvocato, e quindi il costo, non dipende dalle dimensioni dell'appartamento e dal numero degli stessi? La parcella sarebbe stata in ogni caso la stessa, anche se gli appartamenti fossero stati in numero inferiore e di dimensioni più piccole.
Marco, da Cagliari (CA)

Risposta ADUC
la regola generale (1123) prevede che le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. La somma di cui si parla è relativa ai lavori di ristrutturazione, per cui rientra nella norma anche quella occorrente per recuperarla, consistente nel pagamento delle spese legali. Di conseguenza la ripartizione non si discosta dal criterio generale suddetto.
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