Cara ADUC
Quesito in materia bancaria
Domanda
7 febbraio 2026
Vorrei sottoporvi il seguente quesito.La sig.ra Luisa ha un conto corrente con firma disgiunta ed un deposito titoli cointestato con la figlia Gianna presso la Banca A. La stessa sig.ra Luisa ha un conto corrente ed un deposito titoli intestato solo a lei presso la Banca B.Per motivi di età e di salute ritiene utile cointestare alla figlia anche il rapporto bancario presso la Banca B.L'intermediario che si interessa del caso afferma che per cambiare intestazione occorre vendere tutti i prodotti finanziari che si trovano nel deposito con conseguenti minus e plus ripartendo da zero.Ossia bisogna monetizzare il tutto,chiudere il precedente rapporto ed iniziarne uno nuovo.E' possibile seguire una strada meno onerosa che eviti la vendita di tutti i prodotti finanziari, cosa gradita alla Banca B (commissioni di vendita, reinvestimento, ecc) ed anche più rapida pur mantenendo in piedi il vecchio rapporto con sola variazione dell'intestazione? Ringrazio per la vostra risposta.
Giovanni, dalla provincia di CN
Giovanni, dalla provincia di CN
Risposta ADUC
Prima di tutto ci scusiamo per il ritardo nel risponderle.
Purtroppo il trasferimento titoli senza ricorrere alla vendita è possibile solo nel caso di rapporti con la medesima intestazione. L'unica eccezione è prevista in caso di trasferimento per successione e/o donazione.
La normativa di riferimento è quella è il D.Lgs. 461/1997, recante il riordino della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi. In particolare, il comma 6 dell’articolo 6 stabilisce che costituisce cessione a titolo oneroso fiscalmente rilevante, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti verso un diverso rapporto di custodia o amministrazione intestato a soggetti differenti rispetto agli intestatari originari, nonché verso un rapporto di gestione patrimoniale di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento avvenga per successione o donazione.
In sostanza, il semplice cambio di intestazione del dossier titoli viene fiscalmente equiparato a una cessione degli strumenti finanziari al valore di mercato. Ciò vale anche nel caso in cui il trasferimento riguardi uno solo dei cointestatari del rapporto originario: il mutamento dell’intestazione comporta comunque un trasferimento di beni e valori tra soggetti diversi.
Di conseguenza, l’intermediario è tenuto ad applicare la normativa vigente e il trasferimento può generare una plusvalenza imponibile, soggetta a tassazione.
L’unica eccezione prevista come già detto sopra, riguarda i trasferimenti effettuati per successione o donazione, che non sono considerati cessioni fiscalmente rilevanti.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
Purtroppo il trasferimento titoli senza ricorrere alla vendita è possibile solo nel caso di rapporti con la medesima intestazione. L'unica eccezione è prevista in caso di trasferimento per successione e/o donazione.
La normativa di riferimento è quella è il D.Lgs. 461/1997, recante il riordino della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi. In particolare, il comma 6 dell’articolo 6 stabilisce che costituisce cessione a titolo oneroso fiscalmente rilevante, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti verso un diverso rapporto di custodia o amministrazione intestato a soggetti differenti rispetto agli intestatari originari, nonché verso un rapporto di gestione patrimoniale di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento avvenga per successione o donazione.
In sostanza, il semplice cambio di intestazione del dossier titoli viene fiscalmente equiparato a una cessione degli strumenti finanziari al valore di mercato. Ciò vale anche nel caso in cui il trasferimento riguardi uno solo dei cointestatari del rapporto originario: il mutamento dell’intestazione comporta comunque un trasferimento di beni e valori tra soggetti diversi.
Di conseguenza, l’intermediario è tenuto ad applicare la normativa vigente e il trasferimento può generare una plusvalenza imponibile, soggetta a tassazione.
L’unica eccezione prevista come già detto sopra, riguarda i trasferimenti effettuati per successione o donazione, che non sono considerati cessioni fiscalmente rilevanti.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
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