Cara ADUC
Pozzetti acque meteoriche in condominio: parti comuni o private?
Domanda
27 giugno 2026
Gentile ADUC,
si richiede un parere in merito alla corretta interpretazione di una clausola del Regolamento del Condominio sito in Cesano Maderno.
Il quesito riguarda l'immobile identificato come unità n. 2.
Il Regolamento di Condominio, nella Parte Prima al punto 4, stabilisce testualmente:
«Sono parti comuni: (...) impianto di fognatura acque meteoriche e reflue con relativi pozzi perdenti. I pluviali ed i relativi pozzetti posti al piede degli immobili n. 1 - 6 -10 - 18 e 26, insistenti sulle parti condominiali, sono di proprietà degli immobili stessi. La loro manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dei condomini interessati.»
Si richiede se, in base alla formulazione sopra riportata, i pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche afferenti all'immobile n. 2 rientrino tra le parti comuni oppure tra quelle di proprietà privata.
Cordiali saluti.
Alberto, dalla provincia di MB
si richiede un parere in merito alla corretta interpretazione di una clausola del Regolamento del Condominio sito in Cesano Maderno.
Il quesito riguarda l'immobile identificato come unità n. 2.
Il Regolamento di Condominio, nella Parte Prima al punto 4, stabilisce testualmente:
«Sono parti comuni: (...) impianto di fognatura acque meteoriche e reflue con relativi pozzi perdenti. I pluviali ed i relativi pozzetti posti al piede degli immobili n. 1 - 6 -10 - 18 e 26, insistenti sulle parti condominiali, sono di proprietà degli immobili stessi. La loro manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dei condomini interessati.»
Si richiede se, in base alla formulazione sopra riportata, i pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche afferenti all'immobile n. 2 rientrino tra le parti comuni oppure tra quelle di proprietà privata.
Cordiali saluti.
Alberto, dalla provincia di MB
Risposta ADUC
Gentile Alberto,
La clausola del regolamento che lei cita opera una distinzione netta: l'impianto di fognatura acque meteoriche e reflue con i relativi pozzi perdenti è dichiarato parte comune, ma con un'eccezione esplicita. I pluviali e i pozzetti posti al piede degli immobili specificatamente indicati — ossia le unità n. 1, 6, 10, 18 e 26 — sono attribuiti in proprietà esclusiva alle rispettive unità immobiliari, con conseguente accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ai soli condomini interessati.
L'unità n. 2 non figura nell'elenco delle eccezioni. Ne consegue che, sulla base della lettera del regolamento, i pozzetti afferenti all'immobile n. 2 non rientrano nell'eccezione e restano parte dell'impianto comune, con le spese di manutenzione ripartite secondo i criteri millesimali generali previsti dalla terza parte del medesimo regolamento.
Questa lettura è coerente con il principio civilistico per cui le deroghe alla comunione devono essere espresse e non possono essere estese per analogia a unità non menzionate.
Naturalmente, questa è una valutazione basata sulla formulazione del testo regolamentare così come riportata, e non tiene conto di eventuali planimetrie allegate, delibere assembleari successive o atti notarili che potrebbero contenere disposizioni diverse o integrare la disciplina. Qualora sorgesse una contestazione concreta su responsabilità di spese o interventi manutentivi, le consigliamo di acquisire tutta la documentazione originale del regolamento (comprese le tabelle e le planimetrie allegate) e, se necessario, di rivolgersi a un tecnico per una valutazione più approfondita della posizione specifica.
La clausola del regolamento che lei cita opera una distinzione netta: l'impianto di fognatura acque meteoriche e reflue con i relativi pozzi perdenti è dichiarato parte comune, ma con un'eccezione esplicita. I pluviali e i pozzetti posti al piede degli immobili specificatamente indicati — ossia le unità n. 1, 6, 10, 18 e 26 — sono attribuiti in proprietà esclusiva alle rispettive unità immobiliari, con conseguente accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ai soli condomini interessati.
L'unità n. 2 non figura nell'elenco delle eccezioni. Ne consegue che, sulla base della lettera del regolamento, i pozzetti afferenti all'immobile n. 2 non rientrano nell'eccezione e restano parte dell'impianto comune, con le spese di manutenzione ripartite secondo i criteri millesimali generali previsti dalla terza parte del medesimo regolamento.
Questa lettura è coerente con il principio civilistico per cui le deroghe alla comunione devono essere espresse e non possono essere estese per analogia a unità non menzionate.
Naturalmente, questa è una valutazione basata sulla formulazione del testo regolamentare così come riportata, e non tiene conto di eventuali planimetrie allegate, delibere assembleari successive o atti notarili che potrebbero contenere disposizioni diverse o integrare la disciplina. Qualora sorgesse una contestazione concreta su responsabilità di spese o interventi manutentivi, le consigliamo di acquisire tutta la documentazione originale del regolamento (comprese le tabelle e le planimetrie allegate) e, se necessario, di rivolgersi a un tecnico per una valutazione più approfondita della posizione specifica.
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