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Cara ADUC

Piastrelle Gress difettate-garanzia

13 aprile 2016
Domanda 13 aprile 2016
Salve nel mese di giugno 2015 ho acquistato 75mq di piastrelle in gress porcellanato levigato lucido che ho fatto posare nel mio appartamento.
Dopo qualche giorno dalla posa e dopo aver lavato il pavimento semplicemente con acqua per eliminare la polvere mi sono reso conto di diversi difetti come delle macchie grigie ma soprattutto di aloni presenti ai bordi delle piastrelle che risultavano leggermente sollevate ai bordi.
Interpellato dapprima l'installatore lo stesso mi riferiva che la problematica derivava quasi sicuramente da una assorbenza/porosita' della piastrella. Pertanto mi sono rivolto al venditore il quale dopo aver provato con prodotti specifici per la rimozione dei residui post posa con effetti devastanti in quanto ha peggiorato la situazione, mi riferiva che dopo la posa non era possibile alcun tipo di risarcimento.
A tale risposta mi sono allarmato inviando formalmente tramite posta elettronica una richiesta ufficiale di intervento al venditore chiedendo la sostituzione o la risoluzione del contratto senza mai avere risposta.
Ho intrapreso la via legale alla quale dopo sei mesi si e giunti ad una CTU con esame di laboratorio che ha stabilito come sostenevo, che la piastrella risultava assorbente del 50% in più rispetto a quanto dichiarato nella scheda prestazionale fornita dalla ditta produttrice e pertanto non commerciabile imputando un difetto di costruzione.
Ad oggi non ho ottenuto nulla dal venditore nonostante la ATP e anche il Produttore si è chiamato fuori sostenendo di non essere mai stato chiamato in causa e che i termini per la garanzia sono decaduti.
Come mi devo comportare atteso che ho una CTU che mi dà ragione ma fino ad ora ho dovuto anticipare tutte le spese compresa la CTU ?...ed inoltre chi mi deve risarcire il venditore che è sempre stato citato regolarmente dal CTU o dal Produttore che invece non era stato chiamato in causa inizialmente..?
Anticipatamente vi ringrazio.
Giuseppe, da Bari (BA)

Risposta ADUC
dovra' consultare il suo legale: se il venditore non accetta l'esito della perizia, questa dovra' presumibilmente essere depositata agli atti per essere acquisita nel successivo giudizio di merito (art. 695 bis c.p.c.)
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