Sabato 29 agosto 2026
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Cara ADUC

pagamenti e garanzie su pagamento odontoiatra

30 agosto 2020
Domanda 30 agosto 2020
Buongiorno Avvocato. L’argomento in oggetto sono i rapporti con un odontoiatra.
E’ da oltre un anno che mia moglie è sotto “cura” di un dentista con l’applicazione di una corona dentaria sup. e inf. mobile ad incastro sui denti esistenti, che le ha dato un sacco di problemi in termini di stabilità e colorazione e per la quale pagammo subito 2.600 euro. A distanza di un anno ci viene detto che conviene passare all’applicazione delle corone definitive, previo il rimpicciolimento dei denti naturali, per una spesa di 11.000 euro. Nel corso di questi due mesi i problemi sono stati tanti, per lo più dovuti all'odontotecnico ma che a mia moglie hanno causato dolori e infezioni. A giorni dovrebbe avvenire l’applicazione delle corone definitive, anche se verranno messe con del cemento provvisorio e lasciate così per tre mesi per poi, salvo inconvenienti, cementarle definitivamente.
Ora chiedo a Lei, Avvocato, quanto segue:
1) stante i problemi avuti, siamo tenuti a versare l’importo completo di 11.000 euro subito dopo l’applicazione delle corone oppure possiamo versare un acconto ed il resto fra tre mesi, nel momento in cui le corone saranno cementate definitivamente?
2) Quali garanzie di legge avremo a fronte del o dei bonifici bancari che faremo?
Grazie e cordiali saluti.
Rocco, dalla provincia di CL

Risposta ADUC
1 - non esistono norme in merito, ma solo accordi fra le parti
2 - si ricordi che i professionisti hanno sempre un'assicurazione sul lavoro che fanno. Lei ha due tipi di tutele:
- la garanzia sulla qualità e conformità delle installazioni (qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale: http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php)
- che il lavoro sia eseguito a regola d'arte
A livello generale, l'art. 1176 comma 2° del codice civile italiano prescrive che: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Per l'art. 2224 il prestatore d'opera è tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera: "secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte."
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