Cara ADUC
Ordinanza comunale ignorata: conseguenze legali e penali per il proprietario
Domanda
15 maggio 2026
16.2.2024 ordinanza contingibile e urgente per messa in sicurezza di fabbricato in Via scuola nel centro storico. FC, individualmente, al taglio degli alberi di circa 15 metri di altezza cresciuti all'interno del fabbricato collabente con tetto inesistente al catasto f.14 particella *** sub 1.
8.5.2024 FC vende la propria quota (pari al 50%) per 3.000 € (tremila euro) a AP nella qualità di amministratore della società E S.a.s.
29.4.2026 il responsabile dell'area 5 del Comune di Agropoli fa richiesta di "Attestazione di osservanza" ai destinatari dell'ordinanza del 16.2.2024 invitando a presentare idonea documentazione entro 30 giorni dal 4.5.2026.
Chiedo a voi di conoscere le possibili conseguenze nel caso in cui ignoro la richiesta del comune del 29/4/2026 ed evito di interloquire con tutti i soggetti coinvolti.
Francesco
8.5.2024 FC vende la propria quota (pari al 50%) per 3.000 € (tremila euro) a AP nella qualità di amministratore della società E S.a.s.
29.4.2026 il responsabile dell'area 5 del Comune di Agropoli fa richiesta di "Attestazione di osservanza" ai destinatari dell'ordinanza del 16.2.2024 invitando a presentare idonea documentazione entro 30 giorni dal 4.5.2026.
Chiedo a voi di conoscere le possibili conseguenze nel caso in cui ignoro la richiesta del comune del 29/4/2026 ed evito di interloquire con tutti i soggetti coinvolti.
Francesco
Risposta ADUC
Gentile Francesco,
la richiesta di attestazione di osservanza notificata dal Comune il 29 aprile 2026 e ricevuta il 4 maggio 2026 non è un invito, ma un atto con cui l'amministrazione le intima di dimostrare, entro 30 giorni, di aver adempiuto all'ordinanza contingibile e urgente del 16 febbraio 2024. Ignorarla la espone a conseguenze su tre piani distinti.
1. Esecuzione in danno
L'art. 54, comma 7, D.Lgs. 267/2000 dispone che, se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano, «il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi». In concreto: il Comune esegue i lavori di messa in sicurezza e ne recupera coattivamente le spese dai destinatari. La giurisprudenza conferma la solidarietà passiva tra tutti i comproprietari obbligati (cfr. Corte d'Appello Palermo, n. 1331/2025; Trib. Lagonegro, n. 456/2024).
2. Conseguenze penali e amministrative
L'art. 677, comma 1, c.p. punisce con sanzione amministrativa pecuniaria (da lire 300.000 a lire 1.800.000, pari a circa € 154–929) il proprietario che omette i lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina. Se dall'omissione deriva un pericolo concreto per le persone, si applica il comma 3: arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a lire 3.000.
3. L'effetto della vendita della quota (maggio 2024)
Questo è il punto centrale per la sua posizione. Lei ha ceduto la propria quota del 50% nel maggio 2024, dopo l'ordinanza del febbraio 2024 ma prima della diffida dell'aprile 2026.
Sul versante penale, la giurisprudenza di legittimità le è favorevole: Cass. pen., Sez. I, n. 29780/2009 ha affermato che «il trasferimento della proprietà dell'immobile mediante contratto di compravendita, immediatamente produttivo di effetti reali, determina la cessazione della permanenza del reato in capo al venditore e il venir meno dei presupposti giuridici per l'ottemperanza dell'ordinanza sindacale da parte sua, dovendo dare esecuzione ai lavori il nuovo proprietario». Il principio è stato affermato con riferimento all'art. 677 comma 3 c.p., ma la sua ratio — la perdita della disponibilità giuridica del bene — potrebbe estendersi anche al profilo amministrativo.
Occorre tuttavia prudenza: questa sentenza attiene alla responsabilità penale; sul piano dell'esecuzione amministrativa in danno ex art. 54 comma 7 TUEL, il Comune potrebbe ritenere che l'obbligazione sia sorta quando lei era ancora proprietario e tentare comunque la rivalsa.
Che fare ora
Le consigliamo di rispondere al Comune entro i 30 giorni (quindi entro il 3 giugno 2026), documentando: (a) gli interventi già eseguiti in proprio (taglio degli alberi, con eventuale documentazione fotografica e fatture); (b) l'avvenuta cessione della quota nel maggio 2024, allegando copia dell'atto; (c) una riserva di produrre ulteriore documentazione. Una risposta tempestiva, pur se interlocutoria, evita la percezione di inerzia totale da parte dell'amministrazione ed è utile in ottica difensiva su tutti i fronti.
la richiesta di attestazione di osservanza notificata dal Comune il 29 aprile 2026 e ricevuta il 4 maggio 2026 non è un invito, ma un atto con cui l'amministrazione le intima di dimostrare, entro 30 giorni, di aver adempiuto all'ordinanza contingibile e urgente del 16 febbraio 2024. Ignorarla la espone a conseguenze su tre piani distinti.
1. Esecuzione in danno
L'art. 54, comma 7, D.Lgs. 267/2000 dispone che, se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano, «il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi». In concreto: il Comune esegue i lavori di messa in sicurezza e ne recupera coattivamente le spese dai destinatari. La giurisprudenza conferma la solidarietà passiva tra tutti i comproprietari obbligati (cfr. Corte d'Appello Palermo, n. 1331/2025; Trib. Lagonegro, n. 456/2024).
2. Conseguenze penali e amministrative
L'art. 677, comma 1, c.p. punisce con sanzione amministrativa pecuniaria (da lire 300.000 a lire 1.800.000, pari a circa € 154–929) il proprietario che omette i lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina. Se dall'omissione deriva un pericolo concreto per le persone, si applica il comma 3: arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a lire 3.000.
3. L'effetto della vendita della quota (maggio 2024)
Questo è il punto centrale per la sua posizione. Lei ha ceduto la propria quota del 50% nel maggio 2024, dopo l'ordinanza del febbraio 2024 ma prima della diffida dell'aprile 2026.
Sul versante penale, la giurisprudenza di legittimità le è favorevole: Cass. pen., Sez. I, n. 29780/2009 ha affermato che «il trasferimento della proprietà dell'immobile mediante contratto di compravendita, immediatamente produttivo di effetti reali, determina la cessazione della permanenza del reato in capo al venditore e il venir meno dei presupposti giuridici per l'ottemperanza dell'ordinanza sindacale da parte sua, dovendo dare esecuzione ai lavori il nuovo proprietario». Il principio è stato affermato con riferimento all'art. 677 comma 3 c.p., ma la sua ratio — la perdita della disponibilità giuridica del bene — potrebbe estendersi anche al profilo amministrativo.
Occorre tuttavia prudenza: questa sentenza attiene alla responsabilità penale; sul piano dell'esecuzione amministrativa in danno ex art. 54 comma 7 TUEL, il Comune potrebbe ritenere che l'obbligazione sia sorta quando lei era ancora proprietario e tentare comunque la rivalsa.
Che fare ora
Le consigliamo di rispondere al Comune entro i 30 giorni (quindi entro il 3 giugno 2026), documentando: (a) gli interventi già eseguiti in proprio (taglio degli alberi, con eventuale documentazione fotografica e fatture); (b) l'avvenuta cessione della quota nel maggio 2024, allegando copia dell'atto; (c) una riserva di produrre ulteriore documentazione. Una risposta tempestiva, pur se interlocutoria, evita la percezione di inerzia totale da parte dell'amministrazione ed è utile in ottica difensiva su tutti i fronti.
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