Cara ADUC
nuda proprietà
Domanda
17 maggio 2019
Salve
alla morte di mia moglie ho rinunciato all'eredità di un terzo della casa di cui io le ho ceduto il mio 50% in comunione dei beni in fase di separazione, rinuncia in favore dei miei due figli, io non potevo pretendere l'uso della casa familiare come abitazione perchè non vivevo con mia moglie, in cambio i miei figli mi anno promesso l'usufrutto.
Avendo rinunciato all'eredità, per motivi che stanno nascendo come la mancanza promessa dell'usofrutto, posso revocare la mia decisione della rinuncia e pretendere il mio un terzo della casa?
Grazie per la risposta
Cordiali Saluti
Vincenzo, dalla provincia di RM
alla morte di mia moglie ho rinunciato all'eredità di un terzo della casa di cui io le ho ceduto il mio 50% in comunione dei beni in fase di separazione, rinuncia in favore dei miei due figli, io non potevo pretendere l'uso della casa familiare come abitazione perchè non vivevo con mia moglie, in cambio i miei figli mi anno promesso l'usufrutto.
Avendo rinunciato all'eredità, per motivi che stanno nascendo come la mancanza promessa dell'usofrutto, posso revocare la mia decisione della rinuncia e pretendere il mio un terzo della casa?
Grazie per la risposta
Cordiali Saluti
Vincenzo, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
La rinuncia all'eredità è fatta con atto pubblico notarile o del tribunale.
La rinuncia fatta sotto condizione o a termine è nulla ( 520); nel suo caso se la rinunzia alla quota ereditaria conteneva la promessa dell'usufrutto è nulla.
Vi è poi l'art. 525 c.c. riguardante la revoca della rinunzia. La revoca da parte del rinunciante all'eredità è possibile nel termine di prescrizione di 10 anni, se essa non è stata acquistata da un altro chiamato, senza pregiudizio delle ragioni dei terzi sui beni ereditari.
La rinuncia fatta sotto condizione o a termine è nulla ( 520); nel suo caso se la rinunzia alla quota ereditaria conteneva la promessa dell'usufrutto è nulla.
Vi è poi l'art. 525 c.c. riguardante la revoca della rinunzia. La revoca da parte del rinunciante all'eredità è possibile nel termine di prescrizione di 10 anni, se essa non è stata acquistata da un altro chiamato, senza pregiudizio delle ragioni dei terzi sui beni ereditari.
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