Cara ADUC
notifica Nexive
Domanda
4 settembre 2019
Ho ricevuto una ordinanza-ingiunzione di pagamento dal Comune di Milano in data 19.8.2019, notificato a mezzo della Società di Poste Private "Nexive", Io abito a Milano.Vorrei sapere se, ad oggi, Nexive ha la licenza speciale individuale per notificare atti amministrativi su Milano. Inoltre, tale ordinanza è stata adottata per la violazione dell'art. 72 comma 1 Legge Regionale n. 6 del 3.2.2010 per aver svolto attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. Infatti qualche anno fa avevo presentato, quale
titolare/legale rappresentante di una impresa a responsabilità limitata semplificata, la SCIA per la somministrazione temporanea ritenuta però irricevibile e quindi inefficace. Allo stato la società e' stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. Cio' detto vorrei quindi chiedere se è corretto che la sanzione sia stata irrogata a me invece che essere irrogata alla societa' o se sia solo un tentativo di recuperare i soldi visto che la societa' non esiste più o se sussista una responsabilità solidale
dell'amministratore che legittimi la richiesta di pagamento e se si' in base a che norma.
Grazie molte.
Selene, dalla provincia di MI
Grazie molte.
Selene, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
1- presumiamo che la società Nexive abbia la concessione dal Comune di notificare atti amministrativi.
2- Anche per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni unipersonali vige la regola della autonomia patrimoniale “perfetta”: il socio unico non risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni contratte dalla società, potendo i creditori sociali, di regola, agire soltanto nei confronti del patrimonio sociale.
Tuttavia, ci sono delle ipotesi tassative ed espressamente disciplinate dal codice civile, verificatesi le quali il socio unico perde il beneficio della responsabilità limitata rispondendo illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società, solidalmente con questa ultima, al pari di quanto generalmente previsto per le società di persone.
In particolare, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad un unico socio, questo ultimo risponde illimitatamente con il proprio patrimonio qualora il capitale sociale non sia stato interamente liberato all’atto della costituzione o, in caso di perdita della pluralità dei soci, qualora non sia stato rispettato l’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in denaro entro 90 giorni dalla suddetta perdita. Il socio unico, inoltre, risponde illimitatamente anche qualora non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dal codice civile al fine di rendere i terzi edotti della compagine societaria.
Segnaliamo che l’obbligo di integrale versamento del capitale sociale vige, non soltanto in sede di costituzione, ma anche in sede di aumento di capitale a pagamento, il quale, pertanto, in caso di società unipersonale, dovrà essere interamente versato per un importo corrispondente a quello deliberato e sottoscritto.
In ogni caso, il socio unico risponde solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio sociale per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione.
2- Anche per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni unipersonali vige la regola della autonomia patrimoniale “perfetta”: il socio unico non risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni contratte dalla società, potendo i creditori sociali, di regola, agire soltanto nei confronti del patrimonio sociale.
Tuttavia, ci sono delle ipotesi tassative ed espressamente disciplinate dal codice civile, verificatesi le quali il socio unico perde il beneficio della responsabilità limitata rispondendo illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società, solidalmente con questa ultima, al pari di quanto generalmente previsto per le società di persone.
In particolare, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad un unico socio, questo ultimo risponde illimitatamente con il proprio patrimonio qualora il capitale sociale non sia stato interamente liberato all’atto della costituzione o, in caso di perdita della pluralità dei soci, qualora non sia stato rispettato l’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in denaro entro 90 giorni dalla suddetta perdita. Il socio unico, inoltre, risponde illimitatamente anche qualora non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dal codice civile al fine di rendere i terzi edotti della compagine societaria.
Segnaliamo che l’obbligo di integrale versamento del capitale sociale vige, non soltanto in sede di costituzione, ma anche in sede di aumento di capitale a pagamento, il quale, pertanto, in caso di società unipersonale, dovrà essere interamente versato per un importo corrispondente a quello deliberato e sottoscritto.
In ogni caso, il socio unico risponde solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio sociale per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione.
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