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Cara ADUC

Multe per revisione scaduta

26 luglio 2025
Domanda 26 luglio 2025
Il 21 Luglio, nel tardo pomeriggio, a Este (PD) mi ferma una pattuglia e mi fa contravvenzione per revisione scaduta a Maggio. Faccio la revisione, dopo una decina di minuti, e pago la multa, la sera stessa.
Ieri 24 Luglio mi arriva una pec in cui la polizia municipale di Camposampiero (PD) mi contesta la stessa violazione, rilevata il 10 Giugno con dispositivo targasystem a Loreggia. Nel verbale di ieri si scrive che la mattina del 21 Luglio hanno controllato che la revisione era scaduta, che il 10 giugno non hanno potuto fermarmi e quindi mi contestano la violazione. Faccio un paio di telefonate, a un amico avvocato e due uffici di contravvenzioni (Padova e Este) e mi consigliano di pagarla. La pago. Mi dicono anche che entro 90 giorni potrei ricevere altre multe, per la medesima violazione, relativamente al periodo di scopertura della revisione (da giugno al 21 Luglio). Io ho fatto almeno 15 giri tra Chioggia, Marghera, Padova e Castelfranco Veneto, nel periodo indicato. Leggo in rete riguardo all’art. 198-bis del codice della strada, da cui traggo che: a) “nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata,
l’infrazione oggetto della prima multa notificata o immediatamente contestata assorbe tutte le multe accertate e non immediatamente contestate nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati”; b) “si paga solo una sanzione, nella misura del triplo del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e notifica di ciascun verbale notificato successivamente al primo”; c) “una volta effettuato il pagamento, comunque entro 120 giorni dal ricevimento della prima multa, l’interessato dovrà presentare istanza di archiviazione di tutti i verbali seriali direttamente all'ufficio o comando che li ha emessi”.
Dunque: 1) possono farmi altre multe per il periodo scoperto, se attualmente vedono che la revisione è stata fatta? 2) se sì, come procedo concretamente se mi arriva un’altra multa, per l’istanza di archiviazione?
Gabriele (PD)

Risposta ADUC
sì, astrattamente potrebbe ricevere la notifica di ulteriori multe il cui accertamento è avvenuto precedentemente al 21 luglio.
Se intende avvalersi del comma 4 dell'art. 198 bis (si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole), dovrebbe entro 100 giorni dalla prima notifica (cioè entro il 29 ottobre 2025) integrare il pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.
Il termine massimo entro il quale potrebbe ricevere eventuali multe è il 18 ottobre 2025 (90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, considerando come ultima data possibile il 20 luglio, cioè il giorno prima all'accertamento della violazione con notifica immediata e quindi sua conoscenza). Avrebbe quindi tempo per valutare se opportuno chiedere l'archiviazione.
Qualora ne ricevesse più di una ulteriore, allora sarebbe aritmeticamente opportuno procedere in tal senso. Se così fosse, come previsto al comma 7 dell'art. 198 bis dovrebbe presentare istanza di archiviazione ad ogni ufficio da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita.
Dovrebbe procedere entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza dovrà essere corredata da copia dell’attestazione del pagamento:
- della prima multa;
- dell'integrazione;
- delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o al comando cui la stessa è presentata.
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