Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Limitazione banda

19 aprile 2014
Domanda 19 aprile 2014
Salve,
l'anno passato mi sono rivolto al Corecom a seguito di due sospensioni illegittime e un perdurante limite ad 1/4 della banda prevista dal contratto(da Dicembre 2009 fino a, guarda caso, l'indomani della prima udienza).
Purtroppo il Corecom ha dichiarato di non poter procedere sul problema della banda, una postilla nel contratto da me stipulato che recita "(a) La velocità massima dipende dal grado di congestione della rete e/o dalle prestazioni del server cui l'utente si collega." e una delibera dell'Agcom mette al riparo l'operatore nonostante io abbia la certezza che il loro operato sia totalmente illegittimo e privo di "esigenze tecniche" il Corecom non può esprimere un giudizio tecnico e sarei quindi costretto a rivolgermi al giudice di pace (dove tra l'altro in una precedente occasione sembravano non sapere dell'esistenza della citazione orale...).
Per quanto riguarda le sospensioni illegittime il provider ha convenuto nel rimborsarmi 272,50 € anche se in realtà sostiene (presentando documenti, fatture e note di credito, che non mi sono mai stati inviati) di avermi già scalato una parte in una precedente fattura ma ho già provveduto a produrre la ricevuta del bonifico che prova il contrario e non penso che si arrampicheranno sugli specchi per "pochi spicci", naturalmente a loro dire il loro operato è stato perfettamente legittimo e regolare ma se veramente la pensassero in questo modo non credo mi avrebbero offerto alcunché.
Dovrei quindi rivolgermi ad un giudice di pace per avere un giudizio sulla questione della banda limitata?
Grazie
Stefano, da Vallarsa (TN)

Risposta ADUC
per prima cosa, non ci è chiaro se al Corecom lei si sia rivolto solo in conciliazione oppure anche in definizione. Senza questa informazione, ci è difficile dirle come e se procedere.
Per quanto riguarda la banda, fa fede il contratto. Ciò che rileva, ai fini della normativa, è la banda minima garantita (generalmente non inferiore ai 2 Mb). Non potrà invece pretendere, a meno che il contratto lo prevedesse, il mancato rispetto della soglia massima o di frazioni di esse. In altri termini, a lei spettano gli indennizzi per malfunzionamento parziale solo se non viene rispettata la banda minima garantita.
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