Cara ADUC
Liberatoria immagine minore a scuola: clausole vessatorie e consenso GDPR
Domanda
14 maggio 2026
Buongiorno,
con la presente desidero segnalare per Vostro parere il seguente caso:
- Nostra figlia, 12 anni, frequenta una pubblica scuola presso cui la Dirigente ha attivato un corso di danza pomeridiano (extracurriculare) patrocinato da un ballerino di fama mondiale e che prevede il 24-25 maggio 2026 una pubblica esibizione presso celebre teatro di rilevanza nazionale;
- a fine ottobre 2025, in qualità di genitori siamo invitati a sottoscrivere la liberatoria (qui in allegato 1, anonimizzato) che abbiamo ritenuto irricevibile, particolarmente a causa del punto 3;
- personalmente interpellata in merito, la Dirigente suggeriva informalmente di non sottoscrivere se non desiderato e che il contenuto non la riguardasse, esulando dalle sue competenze;
- frattanto, la figlia ha frequentato assiduamente tutto il corso;
- da alcuni giorni a questa parte riceviamo pressanti e costanti telefonate da parte della Dirigenza scolastica, invitanti alla sottoscrizione della liberatoria anche come atto riparativo per soprassedere alla situazione, pena l'esclusione della figlia dal saggio finale;
- insoddisfatti, è stata inoltrata alla Dirigente una controproposta di liberatoria (allegato 2, anonimizzato) da sottoporsi alla Fondazione del noto ballerino (la stessa, da statuto, risulterebbe senza fine di lucro e per soli scopi educativi e solidaristici);
- la Fondazione, a seguito di apparente verifica presso i propri legali, notifica di rimando tramite la Dirigente di non poter fare eccezioni e di non voler accogliere in alcun punto la controproposta, ponendoci quindi di fronte ad un aut-aut:
- se si firma la liberatoria, la figlia partecipa all'esibizione; in caso contrario, esclusione dal risultato educativo/didattico, sovrapponendo i piani legali a quelli educativi.
Posta l'urgenza e la difficoltà della decisione, sono a chiedere Vostro parere in merito ed eventuale soluzione percorribile al fine di ammettere la figlia alla partecipazione al saggio.
In attesa di Vostro gradito riscontro,
Stefano, dalla provincia di MI
con la presente desidero segnalare per Vostro parere il seguente caso:
- Nostra figlia, 12 anni, frequenta una pubblica scuola presso cui la Dirigente ha attivato un corso di danza pomeridiano (extracurriculare) patrocinato da un ballerino di fama mondiale e che prevede il 24-25 maggio 2026 una pubblica esibizione presso celebre teatro di rilevanza nazionale;
- a fine ottobre 2025, in qualità di genitori siamo invitati a sottoscrivere la liberatoria (qui in allegato 1, anonimizzato) che abbiamo ritenuto irricevibile, particolarmente a causa del punto 3;
- personalmente interpellata in merito, la Dirigente suggeriva informalmente di non sottoscrivere se non desiderato e che il contenuto non la riguardasse, esulando dalle sue competenze;
- frattanto, la figlia ha frequentato assiduamente tutto il corso;
- da alcuni giorni a questa parte riceviamo pressanti e costanti telefonate da parte della Dirigenza scolastica, invitanti alla sottoscrizione della liberatoria anche come atto riparativo per soprassedere alla situazione, pena l'esclusione della figlia dal saggio finale;
- insoddisfatti, è stata inoltrata alla Dirigente una controproposta di liberatoria (allegato 2, anonimizzato) da sottoporsi alla Fondazione del noto ballerino (la stessa, da statuto, risulterebbe senza fine di lucro e per soli scopi educativi e solidaristici);
- la Fondazione, a seguito di apparente verifica presso i propri legali, notifica di rimando tramite la Dirigente di non poter fare eccezioni e di non voler accogliere in alcun punto la controproposta, ponendoci quindi di fronte ad un aut-aut:
- se si firma la liberatoria, la figlia partecipa all'esibizione; in caso contrario, esclusione dal risultato educativo/didattico, sovrapponendo i piani legali a quelli educativi.
Posta l'urgenza e la difficoltà della decisione, sono a chiedere Vostro parere in merito ed eventuale soluzione percorribile al fine di ammettere la figlia alla partecipazione al saggio.
In attesa di Vostro gradito riscontro,
Stefano, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Gentile Stefano,
la situazione presenta profili di tutela su più piani. Proviamo a metterli in ordine, considerata l'urgenza.
Sul fronte contrattuale, il punto è centrale e a nostro avviso il più solido. Quando vostra figlia è stata iscritta al corso a inizio anno scolastico, la firma di una liberatoria così estesa in favore della Fondazione non vi è stata rappresentata come condizione per partecipare al saggio finale, momento culminante e dichiarato del percorso. La liberatoria è arrivata a corso già avviato, e oggi, a sette mesi di frequenza assidua e a pochi giorni dal saggio, vi viene presentata come condizione non negoziabile. Questo configura una violazione degli obblighi di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.: se la cessione dei diritti d'immagine della Minore "senza limiti di tempo, di spazio, di territorio" e "per qualsivoglia fine anche promozionale e pubblicitario" era condizione essenziale per fruire del risultato del percorso, doveva esservi comunicata al momento dell'iscrizione, quando avreste potuto scegliere di non iscriverla. Imporre oggi questa condizione, sotto pena di esclusione, è una modifica unilaterale e peggiorativa delle condizioni iniziali.
Sul fronte GDPR, le criticità rilevate nella vostra controproposta sono fondate: una clausola che autorizza l'uso dell'immagine "senza limiti" e "per qualsivoglia fine", con cessione a terzi cessionari non identificati, contrasta con i requisiti di specificità del consenso. Soprattutto, l'art. 7 par. 4 GDPR stabilisce che il consenso non è liberamente prestato se condizionato all'esecuzione di un servizio per il quale non è necessario: un saggio di danza non richiede tecnicamente la cessione di diritti d'immagine "per qualsivoglia fine promozionale e pubblicitario". Il condizionamento "firmi o sua figlia non partecipa" è il caso di scuola del consenso viziato.
C'è un terzo profilo da chiarire al più presto, perché incide su come muoversi: la natura giuridica del corso. Se è attività scolastica vera e propria, deliberata dagli organi collegiali e inserita nel PTOF, l'esclusione dal saggio per mancata firma di un atto in favore di una fondazione privata configurerebbe un atto amministrativo illegittimo, segnalabile all'Ufficio Scolastico Regionale. Se invece è concessione di spazi a un soggetto esterno che gestisce il corso in proprio — come parrebbe suggerire la prima risposta informale della Dirigente ("non mi riguarda, esula dalle mie competenze") — il rapporto è privatistico tra voi e la Fondazione, e l'attuale ingerenza pressante della Dirigenza è un'anomalia ulteriore. Le suggeriamo di chiedere formalmente alla Dirigente, via mail, copia del provvedimento di attivazione del corso, dell'eventuale convenzione con la Fondazione e dell'inserimento nel PTOF.
Quanto al come muoversi nei prossimi giorni: la via più rapida è una comunicazione scritta (PEC o mail con conferma di lettura) indirizzata alla Fondazione e per conoscenza alla Dirigente, in cui rappresenterete (1) la disponibilità a firmare un consenso conforme ai principi GDPR sulla base della controproposta già inviata, (2) la contestazione formale del condizionamento subito, non essendo stata la liberatoria rappresentata come condizione di partecipazione all'atto dell'iscrizione, (3) la richiesta esplicita di ammissione della Minore al saggio, riservandovi ogni azione a tutela in caso di esclusione. Questo cristallizza la vostra posizione e sposta sulla Fondazione il peso di una decisione di esclusione difficilmente difendibile.
Come soluzione pragmatica di emergenza, può valutare la sottoscrizione della liberatoria con annotazione a margine ("si sottoscrive con riserva di revoca per usi diversi da quelli istituzionali del progetto"): una riserva apposta in calce alla firma vincola la controparte ai limiti indicati se non viene espressamente respinta, e vi consente di non perdere il saggio salvaguardando le posizioni.
In parallelo, potete preparare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali sul contenuto della liberatoria e sul condizionamento.
Schede ADUC di approfondimento:
la nostra scheda su privacy, regole e diritti sul trattamento dei dati
la situazione presenta profili di tutela su più piani. Proviamo a metterli in ordine, considerata l'urgenza.
Sul fronte contrattuale, il punto è centrale e a nostro avviso il più solido. Quando vostra figlia è stata iscritta al corso a inizio anno scolastico, la firma di una liberatoria così estesa in favore della Fondazione non vi è stata rappresentata come condizione per partecipare al saggio finale, momento culminante e dichiarato del percorso. La liberatoria è arrivata a corso già avviato, e oggi, a sette mesi di frequenza assidua e a pochi giorni dal saggio, vi viene presentata come condizione non negoziabile. Questo configura una violazione degli obblighi di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.: se la cessione dei diritti d'immagine della Minore "senza limiti di tempo, di spazio, di territorio" e "per qualsivoglia fine anche promozionale e pubblicitario" era condizione essenziale per fruire del risultato del percorso, doveva esservi comunicata al momento dell'iscrizione, quando avreste potuto scegliere di non iscriverla. Imporre oggi questa condizione, sotto pena di esclusione, è una modifica unilaterale e peggiorativa delle condizioni iniziali.
Sul fronte GDPR, le criticità rilevate nella vostra controproposta sono fondate: una clausola che autorizza l'uso dell'immagine "senza limiti" e "per qualsivoglia fine", con cessione a terzi cessionari non identificati, contrasta con i requisiti di specificità del consenso. Soprattutto, l'art. 7 par. 4 GDPR stabilisce che il consenso non è liberamente prestato se condizionato all'esecuzione di un servizio per il quale non è necessario: un saggio di danza non richiede tecnicamente la cessione di diritti d'immagine "per qualsivoglia fine promozionale e pubblicitario". Il condizionamento "firmi o sua figlia non partecipa" è il caso di scuola del consenso viziato.
C'è un terzo profilo da chiarire al più presto, perché incide su come muoversi: la natura giuridica del corso. Se è attività scolastica vera e propria, deliberata dagli organi collegiali e inserita nel PTOF, l'esclusione dal saggio per mancata firma di un atto in favore di una fondazione privata configurerebbe un atto amministrativo illegittimo, segnalabile all'Ufficio Scolastico Regionale. Se invece è concessione di spazi a un soggetto esterno che gestisce il corso in proprio — come parrebbe suggerire la prima risposta informale della Dirigente ("non mi riguarda, esula dalle mie competenze") — il rapporto è privatistico tra voi e la Fondazione, e l'attuale ingerenza pressante della Dirigenza è un'anomalia ulteriore. Le suggeriamo di chiedere formalmente alla Dirigente, via mail, copia del provvedimento di attivazione del corso, dell'eventuale convenzione con la Fondazione e dell'inserimento nel PTOF.
Quanto al come muoversi nei prossimi giorni: la via più rapida è una comunicazione scritta (PEC o mail con conferma di lettura) indirizzata alla Fondazione e per conoscenza alla Dirigente, in cui rappresenterete (1) la disponibilità a firmare un consenso conforme ai principi GDPR sulla base della controproposta già inviata, (2) la contestazione formale del condizionamento subito, non essendo stata la liberatoria rappresentata come condizione di partecipazione all'atto dell'iscrizione, (3) la richiesta esplicita di ammissione della Minore al saggio, riservandovi ogni azione a tutela in caso di esclusione. Questo cristallizza la vostra posizione e sposta sulla Fondazione il peso di una decisione di esclusione difficilmente difendibile.
Come soluzione pragmatica di emergenza, può valutare la sottoscrizione della liberatoria con annotazione a margine ("si sottoscrive con riserva di revoca per usi diversi da quelli istituzionali del progetto"): una riserva apposta in calce alla firma vincola la controparte ai limiti indicati se non viene espressamente respinta, e vi consente di non perdere il saggio salvaguardando le posizioni.
In parallelo, potete preparare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali sul contenuto della liberatoria e sul condizionamento.
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