Cara ADUC
Lavori impianti appartamento locato
Domanda
25 aprile 2019
Sono conduttore da qualche anno, con un contratto di locazione 3+2, di un appartamento frutto di frazionamento di un precedente appartamento più grande in due appartamenti più piccoli. Entrambi gli appartamenti sono di proprietà di un unico proprietario.
La questione trae origine dal fatto che i due appartamenti hanno gli impianti gas, luce e acqua in comune. Fino a qualche tempo fa l'altro appartamento, situato ovviamente accanto a quello da me occupato, era locato ad altro affittuario e con quest'ultimo si procedeva alla divisione delle spese delle utenze. Qualche mese fa l'affittuario dell'appartamento in questione, cessato il contratto di locazione, è ovviamente andato via. Il proprietario, dal canto suo, mi contatta qualche giorno fa per comunicarmi, senza aver fatto trapelare nulla in precedenza, di aver venduto (presumo, che per il momento, sia pervenuto alla stipula di un contratto preliminare con un terzo contraente) l'immobile confinante con quello da me abitato e di dover procedere alla divisione degli impianti, i cui lavori dovrebbero, a sua detta, avere indicativamente una durata di almeno una settimana, durante la quale sarò costretto a non poter usufruire dell'abitazione.
Il mio timore è, che stante la complessità degli interventi e la faciloneria con cui il proprietario è solito gestire alcuni adempimenti, la mia assenza da casa rischierebbe di prolungarsi per molto più di una settimana e/o che i lavori non vengano fatti in modo tale da garantirmi un corretto godimento in futuro dell'immobile.
Dunque mi chiedo fino a che punto il proprietario possa, dopo che per tanti anni non si è assolutamente preoccupato di dividere gli impianti, chiedere, in quanto spinto dall'avvenuta cessione dell'altro appartamento, di procedere adesso alla separazione con una certa urgenza. Fino a che punto posso oppormi a tale richiesta, considerando che il proprietario probabilmente ha preso impegni con terzi nel cedere l'altro appartamento con gli impianti già divisi?
Grazie.
Federico, dalla provincia di RM
La questione trae origine dal fatto che i due appartamenti hanno gli impianti gas, luce e acqua in comune. Fino a qualche tempo fa l'altro appartamento, situato ovviamente accanto a quello da me occupato, era locato ad altro affittuario e con quest'ultimo si procedeva alla divisione delle spese delle utenze. Qualche mese fa l'affittuario dell'appartamento in questione, cessato il contratto di locazione, è ovviamente andato via. Il proprietario, dal canto suo, mi contatta qualche giorno fa per comunicarmi, senza aver fatto trapelare nulla in precedenza, di aver venduto (presumo, che per il momento, sia pervenuto alla stipula di un contratto preliminare con un terzo contraente) l'immobile confinante con quello da me abitato e di dover procedere alla divisione degli impianti, i cui lavori dovrebbero, a sua detta, avere indicativamente una durata di almeno una settimana, durante la quale sarò costretto a non poter usufruire dell'abitazione.
Il mio timore è, che stante la complessità degli interventi e la faciloneria con cui il proprietario è solito gestire alcuni adempimenti, la mia assenza da casa rischierebbe di prolungarsi per molto più di una settimana e/o che i lavori non vengano fatti in modo tale da garantirmi un corretto godimento in futuro dell'immobile.
Dunque mi chiedo fino a che punto il proprietario possa, dopo che per tanti anni non si è assolutamente preoccupato di dividere gli impianti, chiedere, in quanto spinto dall'avvenuta cessione dell'altro appartamento, di procedere adesso alla separazione con una certa urgenza. Fino a che punto posso oppormi a tale richiesta, considerando che il proprietario probabilmente ha preso impegni con terzi nel cedere l'altro appartamento con gli impianti già divisi?
Grazie.
Federico, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
alla ristrutturazione degli impianti il conduttore non si può opporre, anche considerando che c'è la vendita dell'appartamento contiguo. Si applicano i seguenti artt. c.c.
Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
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