Cara ADUC
Ingiunzione di pagamento multa CdS
Domanda
25 luglio 2019
Allego la domanda in file formato.doc a causa della lunghezza.
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sono a chiedere un Vostro parere in merito ad una ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano relativa ad una multa per 'circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici' il cui verbale mi è stato recapitato in data 24/08/2015, un mese dopo l'infrazione rilevata dalle telecamere.
Purtroppo, all'epoca mi dimenticai di saldare l'importo della multa, che era pari a 92 euro, anche perchè smarrii il relativo bollettino di pagamento. Ora, in data 13/07/2019 (quindi quattro anni dopo l'evento) mi arriva la sopra citata ingiunzione di pagamento per un importo di 276 euro, di cui 87 euro a titolo di 'Maggiorazione Ex. Art. 27 L.689/81'.
Tralasciando il fatto che l'ingiunzione mi è stata recapitata al mio vecchio indirizzo di residenza, riesco a recuperare il verbale originale tramite i riferimenti presenti nell'atto, ma non mi spiego come si arrivi alla cifra di 276 euro partendo dai 91 euro dovuti per l'infrazione. Cercando informazioni in rete scopro però che esiste una sentenza (sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1078/2016 del 30/03/2016) in base alla quale le ingiunzioni di pagamento inviate dai Comuni agli automobilisti per recuperare il pagamento delle multe possono essere spesso nulle per ben quattro motivi:
1) il mancato invio, nei 120 giorni prima, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo;
2) il mancato rispetto del termine di decadenza;
3) l’illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione;
4) la mancata allegazione del verbale.
Riguardo al primo punto si fa riferimento all' art. 1, comma 544, L. 228/2012:
“In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Riguardo al secondo punto si fa riferimento all'art. 36, comma 2°, D.L. n. 248/2007 che stabilisce un preciso termine entro cui il Comune deve notificare il titolo esecutivo al contribuente: esso va portato a conoscenza del soggetto multato
“entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
Con riferimento al terzo motivo di nullità che riguarda l’illegittima maggiorazione del 10%, la sentenza stabilisce che essa non è dovuta quando il Comune utilizza l’ingiunzione di pagamento, essendo invece applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura a seguito di rigetto del ricorso dell’interessato.
L’ultima ammonizione della sentenza riguarda l’insufficiente motivazione dell’ingiunzione: tale vizio scatta tutte le volte in cui il verbale posto alla base dell’emissione della stessa ingiunzione non risulta allegato, ma solo richiamato.
La legge (art. 3, comma 3°, D.Lgs. n. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.), infatti, stabilisce che:
“Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.
Stante quanto sopra, Vi chiedo se è possibile presentare un'istanza di autotutela facendo riferimento alla giurisprudenza sopra citata oppure è necessario fare opposizione ricorrendo al giudice di pace.
Grazie
Fulvio, dalla provincia di MI
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sono a chiedere un Vostro parere in merito ad una ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano relativa ad una multa per 'circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici' il cui verbale mi è stato recapitato in data 24/08/2015, un mese dopo l'infrazione rilevata dalle telecamere.
Purtroppo, all'epoca mi dimenticai di saldare l'importo della multa, che era pari a 92 euro, anche perchè smarrii il relativo bollettino di pagamento. Ora, in data 13/07/2019 (quindi quattro anni dopo l'evento) mi arriva la sopra citata ingiunzione di pagamento per un importo di 276 euro, di cui 87 euro a titolo di 'Maggiorazione Ex. Art. 27 L.689/81'.
Tralasciando il fatto che l'ingiunzione mi è stata recapitata al mio vecchio indirizzo di residenza, riesco a recuperare il verbale originale tramite i riferimenti presenti nell'atto, ma non mi spiego come si arrivi alla cifra di 276 euro partendo dai 91 euro dovuti per l'infrazione. Cercando informazioni in rete scopro però che esiste una sentenza (sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1078/2016 del 30/03/2016) in base alla quale le ingiunzioni di pagamento inviate dai Comuni agli automobilisti per recuperare il pagamento delle multe possono essere spesso nulle per ben quattro motivi:
1) il mancato invio, nei 120 giorni prima, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo;
2) il mancato rispetto del termine di decadenza;
3) l’illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione;
4) la mancata allegazione del verbale.
Riguardo al primo punto si fa riferimento all' art. 1, comma 544, L. 228/2012:
“In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Riguardo al secondo punto si fa riferimento all'art. 36, comma 2°, D.L. n. 248/2007 che stabilisce un preciso termine entro cui il Comune deve notificare il titolo esecutivo al contribuente: esso va portato a conoscenza del soggetto multato
“entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
Con riferimento al terzo motivo di nullità che riguarda l’illegittima maggiorazione del 10%, la sentenza stabilisce che essa non è dovuta quando il Comune utilizza l’ingiunzione di pagamento, essendo invece applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura a seguito di rigetto del ricorso dell’interessato.
L’ultima ammonizione della sentenza riguarda l’insufficiente motivazione dell’ingiunzione: tale vizio scatta tutte le volte in cui il verbale posto alla base dell’emissione della stessa ingiunzione non risulta allegato, ma solo richiamato.
La legge (art. 3, comma 3°, D.Lgs. n. 241/1990 sulla “Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.), infatti, stabilisce che:
“Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.
Stante quanto sopra, Vi chiedo se è possibile presentare un'istanza di autotutela facendo riferimento alla giurisprudenza sopra citata oppure è necessario fare opposizione ricorrendo al giudice di pace.
Grazie
Fulvio, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
chiedendole gentilmente di porre i quesiti negli appositi spazi e di usare gli allegati in quanto tali e non per le domande (il suo testo ci sta pienamente nello spazio per la domanda....), visto che nostro scopo (non siamo al suo servizio perchè pagati dallo Stato - da cui non prendiamo un centesimo per scelta -, ma volontari per il l'informazione e il bene pubblico) è comunicare e pubblicare, oltre che rispondere... il suo quesito, a nostro avviso, non regge giuridicamente, visto che hanno comunque cinque anni entro cui inviarle la ingiunzione di pagamento, e le somme richieste ci sembra rientrino nella norma di casi del genere. Le sue citazioni giurisprudenziali (che vanno valutate in quanto tali e non come leggi), hanno valore per i casi specifici.
Comunque, se vuole fare l'autotutela, lo faccia, non costa nulla a parte il suo tempo e quello del Comune..., ma consideri che non blocca i termini per l'eventuale ricorso al giudice di pace. E, sempre a nostro modesto avviso, sarebbe solo il giudice a prendere in considerazione le sue ampie citazioni giurisprudenziali, non certo l'ufficio del Comune che, invece, potrebbe tornarle utile non per le interpretazioni ma per le violazioni evidenti del codice.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
Comunque, se vuole fare l'autotutela, lo faccia, non costa nulla a parte il suo tempo e quello del Comune..., ma consideri che non blocca i termini per l'eventuale ricorso al giudice di pace. E, sempre a nostro modesto avviso, sarebbe solo il giudice a prendere in considerazione le sue ampie citazioni giurisprudenziali, non certo l'ufficio del Comune che, invece, potrebbe tornarle utile non per le interpretazioni ma per le violazioni evidenti del codice.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
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