Cara ADUC
Informazioni pagamento spese funebri e accettazione eredità
Domanda
6 aprile 2019
Buongiorno,
in caso di decesso di un familiare prima che si abbia accettato o rinunciato eredità, il pagamento delle spese funebri vale come accettazione dell'eredità?
Mi potete indicare, per favore, i riferimenti legislativi/civilistici da cui deriva la vs risposta.
Grazie mille
Cordiali saluti
Piero, dalla provincia di GE
in caso di decesso di un familiare prima che si abbia accettato o rinunciato eredità, il pagamento delle spese funebri vale come accettazione dell'eredità?
Mi potete indicare, per favore, i riferimenti legislativi/civilistici da cui deriva la vs risposta.
Grazie mille
Cordiali saluti
Piero, dalla provincia di GE
Risposta ADUC
Il problema posto è se il pagamento delle spese funebri comporti anche l’accettazione tacita dell’eredità. Per rispondere dobbiamo distinguere a seconda di quali soldi vengono utilizzati per pagare le spese funebri.
Se si tratta di denaro personale del familiare, non si può assolutamente parlare di accettazione tacita di eredità. Difatti chiunque può estinguere debiti del defunto con il proprio patrimonio, senza che tale atto possa essere classificato come accettazione di eredità. Inoltre costituisce un obbligo morale e non giuridico di onorare la sepoltura del de cuius.
Il dubbio potrebbe sorgere se il pagamento dovesse essere fatto attingendo ai soldi del defunto stesso ossia dal suo conto corrente. Immaginiamo, ad esempio, una figlia che, all’indomani della morte del padre, si faccia autorizzare dalla banca a prelevare lo stretto indispensabile per pagare le pompe funebri: questo suo atto può impedirle, in un successivo momento, di rinunciare all’eredità? La risposta, anche in questo caso, è negativa. Secondo la giurisprudenza, poiché il pagamento delle spese funebri costituisce un obbligo morale prima ancora che giuridico – necessario a dare una degna sepoltura al parente deceduto – esso non può considerarsi un atto di accettazione tacita di eredità. Sicché chi si fa carico di tale versamento, anche se attingendo dagli averi del defunto, potrà sempre rinunciare all’eredità. Non ci sono riferimenti normativi, ma solo giurisprudenza costante.
Se si tratta di denaro personale del familiare, non si può assolutamente parlare di accettazione tacita di eredità. Difatti chiunque può estinguere debiti del defunto con il proprio patrimonio, senza che tale atto possa essere classificato come accettazione di eredità. Inoltre costituisce un obbligo morale e non giuridico di onorare la sepoltura del de cuius.
Il dubbio potrebbe sorgere se il pagamento dovesse essere fatto attingendo ai soldi del defunto stesso ossia dal suo conto corrente. Immaginiamo, ad esempio, una figlia che, all’indomani della morte del padre, si faccia autorizzare dalla banca a prelevare lo stretto indispensabile per pagare le pompe funebri: questo suo atto può impedirle, in un successivo momento, di rinunciare all’eredità? La risposta, anche in questo caso, è negativa. Secondo la giurisprudenza, poiché il pagamento delle spese funebri costituisce un obbligo morale prima ancora che giuridico – necessario a dare una degna sepoltura al parente deceduto – esso non può considerarsi un atto di accettazione tacita di eredità. Sicché chi si fa carico di tale versamento, anche se attingendo dagli averi del defunto, potrà sempre rinunciare all’eredità. Non ci sono riferimenti normativi, ma solo giurisprudenza costante.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti