Cara ADUC
Informazione nullità multa
Domanda
14 giugno 2019
Buon giorno mi è arrivata oggi una multa al mio vecchio indirizzo di quando abitavo con i miei genitori ma io ormai è 6 mesi che abito altrove e ho fatto da 6 mesi cambio di residenza. Visto che i miei genitori hanno firmato la raccomandata al postino ed è arrivata nel mio vecchio indirizzo potrei chiedere l'annullamento della multa visto che indirizzo è sbagliato? Grazie
Claudio, dalla provincia di CN
Claudio, dalla provincia di CN
Risposta ADUC
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’automobilista che trasferisce il proprio indirizzo di residenza non ha alcun onere di comunicazione al P.R.A. o alla motorizzazione.
Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada [3] prevede chiaramente che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, segua d’ufficio a cura della pubblica amministrazione. I Comuni trasmettono infatti alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali. La Direzione generale della Motorizzazione, comunica a sua volta quei dati agli uffici provinciali del P.R.A.
Non esiste, dunque un onere di comunicazione in capo al proprietario dei veicolo, essendo sufficiente che questi abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale.
L’inadempimento dell’Amministrazione competente che non abbia effettuato il dovuto aggiornamento del P.R.A. non può gravare sul privato.
Ne consegue che la multa notificata al vecchio indirizzo dell’automobilista, nonostante questi abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittima e nulla.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada [3] prevede chiaramente che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, segua d’ufficio a cura della pubblica amministrazione. I Comuni trasmettono infatti alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali. La Direzione generale della Motorizzazione, comunica a sua volta quei dati agli uffici provinciali del P.R.A.
Non esiste, dunque un onere di comunicazione in capo al proprietario dei veicolo, essendo sufficiente che questi abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale.
L’inadempimento dell’Amministrazione competente che non abbia effettuato il dovuto aggiornamento del P.R.A. non può gravare sul privato.
Ne consegue che la multa notificata al vecchio indirizzo dell’automobilista, nonostante questi abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittima e nulla.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti