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Cara ADUC

Indennizzo diretto incidente con macchine agricole

4 aprile 2019
Domanda 4 aprile 2019
Spettabile Aduc
su un sito internet ho letto questa frase: “ Per le macchine agricole, così come definite dall'art. 57 del Codice della Strada,l’indennizzo diretto è applicabile, ma solo per i sinistri verificatisi dal 1° febbraio 2008. La legge n. 222/2007, di conversione del d.l. n 159/2007, ha escluso, infatti, dalla procedura del risarcimento diretto le macchine agricole, fino al 1° febbraio 2008” (vi allego cmq articolo in visione)
Ho queste due domande da porvi:
Dal 2008 quindi in caso di incidente con una macchina agricola è attivo l’indennizzo diretto?
Quale legge ha introdotto questa novità rispetto alla legge 222/2007?
In attesa di una vs certa risposta ringrazio e saluto cordialmente
Piero, dalla provincia di GE

Risposta ADUC
l'indennizzo diretto è quello da richiedere alla propria assicurazione in caso di incidente stradale previsto dall'art. 149 c.d.ass. In particolare, la cd. procedura di indennizzo diretto si applica come regola generale ai casi in cui il sinistro ha visto coinvolti due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a prescindere dal fatto che da esso siano derivati danni ai veicoli, ai conducenti coinvolti o ad entrambi.
Tuttavia, la procedura in commento non è operativa e lascia spazio alla procedura standard di cui all'articolo 148, ossia al risarcimento da chiedere all'assicurazione del veicolo avversario:
nel caso in cui le lesioni subite dai conducenti siano classificate come "macropermanenti", ovverosia comportino un danno biologico di ammontare superiore a 9 punti percentuali.
Restano fuori dal campo di applicazione dell'indennizzo diretto anche: - -omissis ..."i sinistri che vedono coinvolti veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. "nuova targa".
Il d.l. 159/2007 convertito in legge così dispone all'art. 42 2,ter: La disciplina del risarcimento diretto... non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole come definite dall'art. 57..". Non c 'è alcuna limitazione di tempo come da lei indicata; quindi per tali sinistri si deve procedere con la regola generale di risarcimento da parte della Compagnia della macchina agricola.
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