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Cara ADUC

Fondo Indennizzo Risparmiatori: limite del patrimonio

26 aprile 2019
Domanda 26 aprile 2019
Spett.le Aduc,
E' notizia recente che gli investitori «truffati» dalle banche avranno un indennizzo automatico se in possesso di Isee fino a 35 mila euro o patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro (200 mila se la Commissione europea autorizzerà il tetto più alto).In quest'ultimo caso, il tetto dei 100/200 mila euro, si riferisce al controvalore investito e di cui si chiede il rimborso, o il valore dell'intero patrimonio mobiliare dell'investitore? Potete sciogliermi tale dubbio?
L'eventuale azione penale da me intrapresa contro i responsabili della popolare di Vicenza, resta in piedi o decade con tale decreto di indennizzo? Grazie.
Carmela, dalla provincia di BA

Risposta ADUC
il 23 Aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il così detto "Decreto Crescita" che prevede, fra le tante cose anche l'istituzione delle procedure per il Fondo Indennizzo Risparmiatori.
Le modalità dettagliate sono ancora da definire.
Nel testo, infatti, si legge:
"Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR."
Fra i requisiti fissati dal decreto leggiamo (omettiamo per leggibilità alcuni dettagli trascurabili):
"hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario [...]  i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche [...] che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018"
Per quanto riguarda il patrimonio è specificato:
"Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"
In pratica è il così detto modulo ISEE.
Quindi il tetto non è relativo ai titoli investiti e poi non rimborsati, ma al complesso degli investimenti, esclusi quelli poi non rimborsati.
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Ha risposto Alessandro Pedone: https://www.aduc.it/info/pedone.php
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