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Europa Factor- Enel

24 maggio 2019
Domanda 24 maggio 2019
Sono stata contattata da una persona di Europa Factor per una richiesta di conguaglio dell'Enel del 2011 di €9.097,11. Non pagata perché non potevo, non lavoravo ed ero malata.
Mio ex marito ha chiesto una dilazione di pagamento ragionevole considerando la mia situazione e hanno proposto €500 al mese che era impossibile per me e per lui che volevo aiutarmi. Non ho più sentito nulla da anni e adesso mi hanno offerto di saldare a stralcio questo debito con la somma di €3000 o addirittura fare una controproposta dicendo che il debito era stato acquisito da Prima SPV. Hanno allegato una lettera all'email (che ho dato io durante la chiamata per avere qualcosa di scritto) nella lettera dice se non mi accordo entro 15 giorni procedono con le azioni ritenute più idonee. Ma non è caduto in prescrizione questo debito ormai? Cosa mi consigliate di fare pagarlo o ignorarlo? Io vorrei togliere questo peso se questo credito è ancora in piedi ma per farlo ho molte difficoltà. Come posso essere sicura che all'Enel risulta saldata?. Non posso permettermi un avvocato per aiutarmi. Grazie per
vostro aiuto
Helen, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
l'Europa Factor, cessionaria del credito di Prima spv originario dell'ENEL spa, non specifica sia l'importo delle fatture, sia l'anno di riferimento.
Se Lei è sicura che le bollette non pagate si riferiscono al 2011, esse sono cadute in prescrizione.
La Legge n. 205/2017, articolo 1, commi 4-10 (Legge di bilancio 2018), ha previsto la riduzione del termine di prescrizione da cinque a due anni per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua (articolo 1, comma 4 "Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni").
Questo comporta che le società fornitrici non potranno più richiedere conguagli per periodi antecedenti al biennio, conguagli che fino ad oggi generavano delle "maxibollette".
Non tenga conto di lettere non inviate tramite a/r o via PEC.
Quindi se la lettera di Europa Factor è arrivata per racc.ta a/r, Lei eccepisca la prescrizione rispondendo con una racc.ta a/r.
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