Cara ADUC
Dubbi sul criterio di valutazione priorità lavori straordinari - ordinari condominiali
Domanda
3 aprile 2014
caso condominiale: muffa esistente all'interno degli appartamenti causata da ponti termici (colonne in cemento armato esterne senza copertura isolante). Lo stabile è composto da sei alloggi, 2 piano terra, 2 al primo piano, 2 al secondo piano. Il mio alloggio è sito al secondo piano e si evidenzia la presenza di muffa all'interno causata sia dalle colonne, dal cornicione della casa in cemento armato che rientra in parte sul soffitto interno e dall'isolamento deteriorato del sottotetto fatto 35 anni fa. Pertanto l'amministratore del condominio afferma che la sistemazione delle colonne e del sottotetto sono due lavori diversi per cui richiedono in sede di assemblea due votazioni separate. Esiste una legge che dichiara questa regola? Se esiste questa regola i 2 alloggi al secondo piano hanno già la minoranza millesimale; nel caso si decidesse per i lavori solo sulle colonne esterne si può invalidare la decisione dell'assemblea? con quale mezzo e con quanta probabilità di riuscita. pretendere almeno l'isolamento del cornicione. Nel caso del sottotetto questione che mi sta particolarmente a cuore dato che abito all'ultimo piano posso esigere che il lavoro venga effettuato perchè è provabile il deterioramento dell'attuale strato isolante?
Grazie Un saluto
Per una questione del genere ci si può rivolgere dal giudice di pace?
Andrea, da Chivasso (TO)
Grazie Un saluto
Per una questione del genere ci si può rivolgere dal giudice di pace?
Andrea, da Chivasso (TO)
Risposta ADUC
per quanto concerne il sottotetto, il medesimo non risulta espressamente elencato tra le parti comuni dell'edificio come individuate all'art. 1117 del Codice Civile.
Pertanto, è necessario che un consulente tecnico, ispezionati i luoghi, accerti se il sottotetto in questione, per le sue caratteristiche strutturali e' funzionale all'uso comune o ad un interesse condominiale.
Invero, nel caso in cui il sottotetto assolva una funzione isolante solo del suo piano, la ripartizione delle spesa dovrà essere ripartita tra lei e l'altro proprietario dovendo essere considerato quale pertinenza dei medesimi.
Nel suo caso, appare risolutivo determinare la funzione del sottotetto, ovvero se può ritenersi a protezione delle abitazioni poste all'ultimo piano o a tutto l'edificio.
Ad ogni buon conto, la informo che per quanto concerne le delibere assembleari, le medesime sono impugnabili, attraverso ricorso, entro trenta giorni dalla assunzione della delibera stessa in caso di partecipazione alla assemblea o dalla sua comunicazione in ipotesi di assenza (riferimento normativo art.1137 Codice Civile).
Nella sua fattispecie, contrastare la eventuale delibera di esecuzione degli interventi ritenuti necessari per l'eliminazione delle muffe causata dalle colonne verosimilmente non avrebbe grandi probabilità di accoglimento.
Per quanto riguarda il cornicione, la Giurisprudenza non è unanime nel ritenerla o meno parte comune dell'edificio, anche qui occorre verificare se per la struttura e funzione può essere configurato quale parte comune dell'edificio.
In ordine alla Autorità da adire in caso di impugnazione di delibera assembleare, dovrà prendere in considerazione il valore della causa, fino ad Euro 2.582,00 è competente il Giudice di Pace, per valore superiore la spetterà al Tribunale.
Pertanto, è necessario che un consulente tecnico, ispezionati i luoghi, accerti se il sottotetto in questione, per le sue caratteristiche strutturali e' funzionale all'uso comune o ad un interesse condominiale.
Invero, nel caso in cui il sottotetto assolva una funzione isolante solo del suo piano, la ripartizione delle spesa dovrà essere ripartita tra lei e l'altro proprietario dovendo essere considerato quale pertinenza dei medesimi.
Nel suo caso, appare risolutivo determinare la funzione del sottotetto, ovvero se può ritenersi a protezione delle abitazioni poste all'ultimo piano o a tutto l'edificio.
Ad ogni buon conto, la informo che per quanto concerne le delibere assembleari, le medesime sono impugnabili, attraverso ricorso, entro trenta giorni dalla assunzione della delibera stessa in caso di partecipazione alla assemblea o dalla sua comunicazione in ipotesi di assenza (riferimento normativo art.1137 Codice Civile).
Nella sua fattispecie, contrastare la eventuale delibera di esecuzione degli interventi ritenuti necessari per l'eliminazione delle muffe causata dalle colonne verosimilmente non avrebbe grandi probabilità di accoglimento.
Per quanto riguarda il cornicione, la Giurisprudenza non è unanime nel ritenerla o meno parte comune dell'edificio, anche qui occorre verificare se per la struttura e funzione può essere configurato quale parte comune dell'edificio.
In ordine alla Autorità da adire in caso di impugnazione di delibera assembleare, dovrà prendere in considerazione il valore della causa, fino ad Euro 2.582,00 è competente il Giudice di Pace, per valore superiore la spetterà al Tribunale.
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