Cara ADUC
Disservizio raccolta differenziata
Domanda
31 marzo 2016
Salve vorrei un consiglio su come difendermi e agire riguardo al completo disservizio nella raccolta differenziata dei nostri rifiuti. Insieme al mio compagno e al nostro bimbo di due anni ci siamo da poco trasferiti in un comune del Lazio. Abitiamo lungo una strada di campagna non asfaltata e nonostante ci abbiano consegnato i bidoni, le buste per i vari materiali e il calendario dei giorni della raccolta, inizialmente i rifiuti non ci venivano
raccolti mai. Dopo aver segnalato più volte il nostro disagio agli operatori dell'isola ecologica, ci hanno spiegato che a causa della strada dissestata, non potevano rispettare il calendario ufficiale. Quindi ci hanno dato due soli giorni alternativi (rispetto ai sei del calendario ufficiale!) in cui avrebbero effettuato la raccolta, eccetto per il vetro che avremmo dovuto
comunque conferire noi. A parte le prime due settimane in cui la raccolta è avvenuta abbastanza puntualmente ora ci ritroviamo di nuovo nella situazione iniziale e siamo pieni di rifiuti non raccolti che dobbiamo caricare in macchina e portare all'isola ecologica. Come indicato sul sito del nostro comune abbiamo inviato un modulo di reclamo tramite posta certificata presso
l'ufficio che si occupa di questo ma non ho ricevuto risposta e i rifiuti nessuno viene a prenderli. Dal momento che la TARI la pagheremo e sarà un salasso, abbiamo il diritto che questo servizio ci venga fornito correttamente. Cosa possiamo fare?
Grazie cordiali saluti
Elisabetta, da Paliano (FR)
Grazie cordiali saluti
Elisabetta, da Paliano (FR)
Risposta ADUC
l'unica soluzione possibile appare quella di presentare un reclamo all'Amministrazione competente oltre che alla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.
La mancata raccolta dei rifiuti, infatti, comporta la responsabilità della Pubblica Amministrazione per tutti i danni da questa derivanti.
In via amministrativa, inoltre, potrà richiedere la riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani.
L’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto del 60% o addirittura sospeso.
La riduzione del 60% può essere chiesta, alternativamente, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, – non è svolto nella zona di residenza, dimora o esercizio dell’attività dell’utente – è effettuato in grave violazione delle prescrizioni – relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta – del regolamento del servizio di nettezza urbana (art. 59 co. 4).
Tale riduzione può essere chiesta al Comune presentando apposita domanda.
In via civile, nel caso di reiterazione del disservizio, con l'ausilio di un legale potrà, con citazione avanti al Giudice di Pace, chiedere la condanna del Comune ed eventualmente dell’Azienda appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti al risarcimento del danno alla qualità della vita del cittadino-contribuente.
Prima di procedere in via amministrativa o civile provi a mettere in mora il Comune e la ditta tramite una raccomandata a/r o una pec nella quale riepilogherà l'accaduto proprio come ha fatto con noi.
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
La mancata raccolta dei rifiuti, infatti, comporta la responsabilità della Pubblica Amministrazione per tutti i danni da questa derivanti.
In via amministrativa, inoltre, potrà richiedere la riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani.
L’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto del 60% o addirittura sospeso.
La riduzione del 60% può essere chiesta, alternativamente, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, – non è svolto nella zona di residenza, dimora o esercizio dell’attività dell’utente – è effettuato in grave violazione delle prescrizioni – relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta – del regolamento del servizio di nettezza urbana (art. 59 co. 4).
Tale riduzione può essere chiesta al Comune presentando apposita domanda.
In via civile, nel caso di reiterazione del disservizio, con l'ausilio di un legale potrà, con citazione avanti al Giudice di Pace, chiedere la condanna del Comune ed eventualmente dell’Azienda appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti al risarcimento del danno alla qualità della vita del cittadino-contribuente.
Prima di procedere in via amministrativa o civile provi a mettere in mora il Comune e la ditta tramite una raccomandata a/r o una pec nella quale riepilogherà l'accaduto proprio come ha fatto con noi.
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