Cara ADUC
Deleghe in assemblea condominio
Domanda
27 ottobre 2017
Buongiorno
Sono proprietaria di un appartamento di 50mtq in un complesso residenziale di 75 unità abitative, abbiamo chiesto e svolto un assembla straordinaria in agosto, il dubbio riguarda le deleghe: alcuni condomini avevano 4/5 deleghe di amici assenti, poiché appartengono allo "zoccolo duro" simpatizzante che vota sempre a favore dell'amministratore nel momento in cui si è trattato l'argomento deleghe l'amministratore ha chiaramente citato la "nuova legge del condominio" (senza però citare articoli o numeri esatti di riferimento) adducendo motivazioni alla validità delle stesse nonostante il regolamento condominiale stilato dal costruttore nel 2012 e MAI modificato preveda
un massimo di 2 deleghe a condomino.
Nei giorni successivi alla riunione ho inviato una raccomandata A/R all' amministratore chiedendo risposta scritta sulla validità delle stesse in contrasto con l'articolo del RdC, mai ricevuto risposta.
Ho letto in internet poi che quando il RdC prevede norme restrittive rispetto alla normativa nazionale gli articoli sono validi e da osservare.
Considerando che spesso l'amministratore usa gli articoli del regolamento solo quando gli conviene e nn risponde alle mie questioni; vicini nn impugnano la normativa nazionale e nn si appellano al RdC durante le assemblee come devo comportarmi???
Laura, da Bianzano (BG)
Sono proprietaria di un appartamento di 50mtq in un complesso residenziale di 75 unità abitative, abbiamo chiesto e svolto un assembla straordinaria in agosto, il dubbio riguarda le deleghe: alcuni condomini avevano 4/5 deleghe di amici assenti, poiché appartengono allo "zoccolo duro" simpatizzante che vota sempre a favore dell'amministratore nel momento in cui si è trattato l'argomento deleghe l'amministratore ha chiaramente citato la "nuova legge del condominio" (senza però citare articoli o numeri esatti di riferimento) adducendo motivazioni alla validità delle stesse nonostante il regolamento condominiale stilato dal costruttore nel 2012 e MAI modificato preveda
un massimo di 2 deleghe a condomino.
Nei giorni successivi alla riunione ho inviato una raccomandata A/R all' amministratore chiedendo risposta scritta sulla validità delle stesse in contrasto con l'articolo del RdC, mai ricevuto risposta.
Ho letto in internet poi che quando il RdC prevede norme restrittive rispetto alla normativa nazionale gli articoli sono validi e da osservare.
Considerando che spesso l'amministratore usa gli articoli del regolamento solo quando gli conviene e nn risponde alle mie questioni; vicini nn impugnano la normativa nazionale e nn si appellano al RdC durante le assemblee come devo comportarmi???
Laura, da Bianzano (BG)
Risposta ADUC
se l'amministratore non ha applicato, ovvero ha disatteso le norme previste dal Regolamento Condominiale, può presentare domanda di mediazione, impugnando il relativo verbale, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea.
Le delibera sono nulle, e quindi impugnabili senza termine di decadenza,nelle ipotesi, quali le deliberazioni prive di elementi essenziali, quelle con oggetto estraneo alle competenze dell'assemblea, quelle con oggetto illecito. Negli altri casi, la delibera è annullabile se impugnata nel termine di trenta giorni da quando tale diritto poteva essere fatto valere. In applicazione di questo ultimo criterio, a titolo meramente esemplificativo, è stata ritenuta soltanto annullabile la delibera assunta in difetto di indicazione del nominativo dei condomini presenti e dei millesimi rappresentati (Cass. Civ., Sez.VI, 3586/13).
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
Le delibera sono nulle, e quindi impugnabili senza termine di decadenza,nelle ipotesi, quali le deliberazioni prive di elementi essenziali, quelle con oggetto estraneo alle competenze dell'assemblea, quelle con oggetto illecito. Negli altri casi, la delibera è annullabile se impugnata nel termine di trenta giorni da quando tale diritto poteva essere fatto valere. In applicazione di questo ultimo criterio, a titolo meramente esemplificativo, è stata ritenuta soltanto annullabile la delibera assunta in difetto di indicazione del nominativo dei condomini presenti e dei millesimi rappresentati (Cass. Civ., Sez.VI, 3586/13).
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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