Giovedì 10 settembre 2026
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Cara ADUC

Conguaglio Abbanoa per bollette mai inviate

13 agosto 2019
Domanda 13 agosto 2019
buongiorno
ho acquistato una casa a dicembre 2009 ed ho chiesto l'allaccio ad abbanoa subentrando al vecchio proprietario. ho pagato la prima bolletta comprensiva delle spese di allaccio che mi è arrivata nel febbraio 2010 col mio codice cliente. le bollette successive sono arrivate invece a nome del vecchio proprietario e col suo codice cliente, bollette che arrivavano ogni 6 mesi e a volte 1 volta all'anno.
ogni volta chiamavo abbanoa, scrivevo una mail o mi recavo nei suoi uffici dove mi garantivano che la bolletta successiva sarebbe stata intestata a me.
malgrado questo continuavano a mandare le bollette a nome del vecchio proprietario che io pagavo dopo aver chiesto al precedente proprietario l'autorizzazione di aprirle. (purtroppo non sono arrivate tutte perché i nuovi postini ignoravano che a quell'indirizzo abitava il precedente proprietario di cui non c'era più il nome nella cassetta) nel 2017 ho fatto mandare dal mio avvocato 2 raccomandate dove intimavo la soluzione del problema ma, non hanno risposto. a fine 2017 ho venduto l'immobile e preso una nuova abitazione nello stesso comune dove ho rifatto il contratto con abbanoa. qualche giorno fa una vicina di casa del vecchio indirizzo ha ritirato una raccomandata a mio nome inviata da abbanoa. in questa raccomandata mi intimavano di pagare tutte le bollette (mai inviate) dal 2010 a fine 2017 per un totale di oltre 1100 euro, o provvedevano al distacco della fornitura. (il codice cliente è rimasto uguale).
come mi devo comportare?
sono tenuto a pagare gli ultimi 5 (dal 2014) anni che non sono in prescrizione?
oppure visto che non mi hanno mai mandato le bollette a nome mio nome devo pagare solo gli ultimi 2 ovvero il solo 2017?
Andrea, da Iglesias (CA)

Risposta ADUC
in generale le fatture vanno pagate dall'effettivo utilizzatore, indipendentemente dall'intestazione del contratto. Circa la richiesta di pagamento dal 2010 al 2017 vale la prescrizione quinquennale, solo se nel tempo di 5 anni non siano arrivati solleciti, avvisi tramite raccomandate, ossia atti che interrompono la prescrizione. In ogni caso, ogni contestazione e la prescrizione dovrebbero essere avanzate per iscritto con lettera raccomandata a/r o PEC.
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